Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22109 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 20/11/1983
avverso l’ordinanza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza proposta dal Procuratore Generale territoriale, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, primo comma r n. 1 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/05/2013, irrevocabile il 14/01/2014, per il sopraggiungere, nel termine stabilito, di condanna per un nuovo delitto, commesso il 19/07/2019, di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che aveva condannato il Laviano alla pena di mesi otto di reclusione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME che, con un unico motivo, lamenta violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione revocato la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge: in particolare la condanna successivamente riportata dal COGNOME atteneva ad un delitto commesso il 19/07/2019, oltre quindi cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (14/01/2014).
Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 168, primo comma , n. 1 cod. pen. la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto allorquando il condannato commetta, nei termini stabiliti, un delitto per il quale riporti una pena detentiva.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267095).
Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (Corte di appello di Bari del 17/05/2013) risale al 14/01/2014, mentre il delitto di cui alla sentenza Corte di appello di Bari del 16/05/2023, irrevocabile il 28/11/2023, che è stato posto a fondamento della revoca ai sensi
dell’art. 168, primo comma n. 1 cod. pen., risulta commesso il 19/07/2019, oltre il quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio
(14/01/2014): l’ordinanza impugnata si appalesa pertanto erronea per avere posto a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso con sentenza Tribunale Gela del 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014, la commissione di un reato commesso in epoca successiva al decorso del termine
quinquennale, nel quale il rapporto punitivo inerente la citata sentenza è rimasto sospeso.
4. GLYPH
L’evidenziato errore non può che condurre all’annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 01/04/2025