Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del Tribunale di Como; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Como chiedeva al giudice dell’esecuzione di quel Tribunale di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad NOME COGNOME con la sentenza n. 557/2015 del Tribunale di Avellino, irrevocabile dal 28 ottobre 2015, di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400 di multa per il delitto di truffa commesso nell’aprile/maggio del 2008, sul rilievo che il prevenuto, con sentenza n. 628/2022 del 28 aprile 2022 del Tribunale di Como, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3047/2022 del 7 aprile 2023, irrevocabile dal 23 maggio 2023, aveva riportato condanna alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in Como il 16 giugno 2014.
Osservava il pubblico ministero che il beneficio doveva essere revocato di diritto, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., avendo il condannato riportato, con la sentenza da ultimo indicata, condanna a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale di Como accoglieva la richiesta, con le seguenti motivazioni: «Il Tribunale, in conformità con la richiesta del p.m., ritenute esistenti le condizioni, revoca il beneficio della sosp. condizionale concesso con sent. n. 557/15 del Trib. Avellino, def. 28/10/2015, emessa in data 2/3/2015».
Il difensore di fiducia dell’COGNOME, AVV_NOTAIO, ha impugnato l’indicata ordinanza, articolando due motivi con i quali deduce mancanza di motivazione e violazione di legge.
Si duole che il giudice dell’esecuzione abbia fatto integrale riferimento alla richiesta del pubblico ministero, senza autonomamente illustrare le ragioni per le quali il beneficio dovesse essere revocato.
Si duole, altresì, della violazione del principio secondo cui la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., può avvenire solo se la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento, che ha inizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, COGNOME, Rv. 240868; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, COGNOME, Rv. 230541): situazione che, nel caso di specie, non ricorreva, atteso che la sentenza che aveva concesso il beneficio era divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2015, mentre la pronuncia del Tribunale di Corno per il reato anteriormente commesso era passata in giudicato il 23 febbraio 2023, e, dunque, dopo lo spirare del periodo quinquennale di esperimento.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, poiché l’anteriorità del delitto successivamente giudicato deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio, e non già alla data di consumazione del reato in essa giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E’ fondato, ed assorbente, il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, i condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.».
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica, dunque, che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930-02; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333), essendosi ripetutamente chiarito che l’anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere riferita non alla data di commissione dello stesso, ma alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio della cui revoca si discute (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265724).
E’, pertanto, essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, «giacché la causa di revoca prevista dalla norma in esame è rappresentata da una condanna ulteriore, ma per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che concesse il beneficio, che intervenga nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale, e cioè da una condanna che deve divenire irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (così, in motivazione, Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Zanetti, Rv. 284930-02).
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’COGNOME è stato condannato con sentenza del Tribunale di Avellino divenuta irrevocabile il 28 ottobre 2015, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di reclusione ed C 400 di multa; egli ha, successivamente, riportato condanna alla pena di anni 3 di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Milano del 7 aprile 2023, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2023.
Il provvedimento impugnato ha revocato il beneficio concesso con la prima sentenza ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., senza, tuttavia, considerare che la più recente sentenza è divenuta irrevocabile il 23 maggio
2023, e, dunque, ben oltre il 28 ottobre 2020, data in cui è spirato il quinquennio di cui all’art. 163 cod. pen. per il compimento della prova sottesa alla sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Avellino.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, poiché, non residuando ulteriori aspetti da valutare, non sussistono i presupposti per revocare – nei termini richiesti dal pubblico ministero, con l’istanza che ha avviato il presente incidente di esecuzione – il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad NOME COGNOME con l’indicata sentenza del Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 06/06/2024