Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a FORTALEZA( BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette s r Wt -‘1V- gile conclusioni del PG GLYPH Q )rQ ) n , CN.’
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizi della pena concesso a NOME COGNOME NOME con I decreto penale condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lec irrevocabile il 13 febbraio 2015.
A ragione della decisione ha ritenuto sussistente il presupposto di cui a 168, primo comma n. 1, cod. pen., avendo la condannata riportato ulterio condanna – con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale data 10 ottobre 2018, irrevocabile il 9 novembre 2028 – per u contravvenzione della stessa indole, commessa nel quinquennio dal passaggio i giudicato del decreto pena di condanna.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del suo difensore NOME COGNOME, e deduce, con un unico motivo, la violazione e l’erron applicazione degli art. 163 e 168, primo comma n. 1, cod. pen.
Il ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, a trascurato che la contravvenzione per cui vi è nuova condanna è stata commess oltre il biennio dall’irrevocabilità del decreto penale di condanna (13 fe 2015), sicché la stessa contravvenzione con esso giudicata si sarebbe estin nulla rilevando la successiva commissione, in data 13 luglio 2017, di contravvenzione della stessa indole.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisito scritta depositata in data 13 marzo 2024, ha concluso chiedendo l’annullamen senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che attiene alla contestata revoca del beneficio sospensione condizionale della pena, concesso con il decreto penale di condan del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, irrevocabile febbraio 2015, è fondato.
L’art. 163 cod. pen. stabilisce che l’esecuzione della pena rimane sosp per il termine di cinque anni, se la condanna riguarda un delitto, e di due se si tratta di contravvenzione.
La causa di revoca della sospensione condizionale della pena, previs dall’art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. si realizza di diritto quando «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzio della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva» o non adempia obblighi imposti.
Non v’è dubbio che l’espressione «nei termini stabiliti», dunque, fa riferimento alla sentenza con la quale è stata concessa la sospens condizionale, che ne supponga il passaggio in giudicato, e – secondo il già c disposto dell’art. 163, primo comma, cod. pen. il termine è di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Di tale principio il Giudice dell’esecuzione non ha fatto corr applicazione, posto che pur dando conto dei tempi in cui sono divenu irrevocabili le sentenze in esame, ha erroneamente fatto riferimento al ter quinquennale, in luogo di quello biennale, valevole per le contravvenzioni; ha pertanto considerato che, alla data della commissione del nuovo reato luglio 2017), la contravvenzione giudicata con il decreto penale di condanna Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco si era già esti mente del combinato disposto di cui agli art. 168 e 460, comma 5, cod. pr pen.
Non ricorrendo le condizioni per la revoca della concessa sospension condizionale, l’ordinanza che l’ha erroneamente disposta deve essere, l’effetto, annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1 lett, I, co pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente