Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9162 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del TRIBUNALE di Messina
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso in opposizione trasmissione al giudice dell’esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 78/25 datata 31 luglio 2025, il Giudice monocratico Tribunale di Messina accoglieva l’istanza avanzata dalla Procura della Repubbl presso il Tribunale di Messina, volta ad ottenere la revoca della sospen condizionale della pena riconosciuta a COGNOME NOME con sentenza del Tribunale Messina del 3 aprile 2017, confermata dalla sentenza della Corte di Appello Messina del 9 settembre 2019 (divenuta irrevocabile il 1 aprile 2021), con la q l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 648 cod condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 multa.
1.1. L’ordinanza è fondata sulla considerazione che NOME risultava aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto c sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2013, confermat dalla Corte di Appello di Messina in data 9 marzo 2017 (irrevocabile il 20 mag 2017), con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui
73, comma 5, DPR 309/90, commesso in data 22 marzo 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa.
Secondo il giudice del Tribunale di Messina, quindi, COGNOME NOME era st ammesso al beneficio della sospensione condizionale oltre i limiti previsti da 164, quarto comma, cod. pen.; nella ordinanza impugnata si precisa che, con sentenza emessa in data 3 aprile 2017, il Tribunale di Messina aveva riconosciu beneficio sulla base di un giudizio prognostico basato sull’assenza di prece penali, considerato che le due sentenze passate in giudicato non erano conosc dal giudicante; ne conseguiva, quindi, la revoca del beneficio con la sent emessa dal Tribunale di Messina in data 3 aprile 2017 e confermata dalla Corte Appello in data 9 settembre 2019 (irrevocabilè il 1 aprile 2021).
NOME NOME propone, con l’assistenza del suo difensore, ricorso cassazione, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 167 e 168 cod. pen quanto la sospensione condizionale della pena non può essere revocata quando beneficio si è consolidato per il decorso del termine idoneo a far matura condizioni che determinano l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen.; nel caso di specie, precisa il difensore, la data di irrevocabilità della sentenz riconosciuto il beneficio poi revocato va ancorata alla scadenza del termin impugnare la sentenza della Corte di Appello, risalente al 24 settembre 2019, e alla pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibi ricorso.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell’art. 168 cod. derivante dalla mancata acquisizione, da parte del giudice dell’esecuzione fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosci beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato, trattando onere istruttorio irrevocabile. ,
Sostiene il ricorrente che i giudici di merito hanno avuto la piena conoscenza certificato del casellario giudiziale di NOME e, nonostante ciò, riconosciuto il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In ordine al primo motivo va richiamato, come correttamente indicato d ricorrente, l’insegnamento della Corte secondo il quale “Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle
condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena” (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv. 286411 – 01).
Ebbene, fatta questa premessa, la difesa erra quando ancora la dat irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio alla data (24 set 2019) in cui è spirato il termine per l’impugnazione della sentenza di appel quanto la sentenza è divenuta irrevocabile con la dichiarazione di inammissib del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 648 cod. proc. p consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosc con sentenza divenuta irrevocabile il 10 aprile 2021, non era consolidato al momento della dichiarazione di revoca, avvenuta con ordinanza del 31 luglio 202 non essendo trascorso il termine di cinque anni, previsto ai sensi del comb disposto degli artt. 163, comma primo, e 167, comma primo, cod. pen., per estinzione del reato.
1.2 In ordine al secondo motivo vanno fatte le seguenti osservazioni.
La difesa lamenta la mancata acquisizione, da parte del giudice dell’esecuzi del fascicolo del giudizio di cognizione relativo alla sentenza che ha riconosc NOME NOME il beneficio, oggetto di successiva revoca, della sospensi condizionale della pena. Sul punto, Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 26438 01, ha affermato che “Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio”.
Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 3, n. 34387 del 27/04/ Rv. 282084-01 e Sez. 1, n. 11352 del 09/12/2020, Rv. 280861 – 01; quest’ulti è così massimata “In caso di richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164, comma quarto, e 168, comma terzo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione, al fine di verificare se i precedenti ostativi risultassero meno documen talmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, è tenuto, anche d’ufficio ex art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ad acquisire in originale o in copia il fascicolo del procedimento cognitorio, dando conto degli esiti del controllo effettuato nella motivazione della decisione”.
Appare opportuno precisare che, come affermato in motivazione da Sez. U, COGNOME, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico minis revoca della sospensione condizionale della pena, deve verificare no conoscibilità, ma la effettiva conoscenza, in concreto, della presenza di prec
ostativi da parte del giudice della cognizione all’atto della concessione del b della sospensione condizionale. A tal proposito la sentenza ha precisato ch relazione allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei be opera la preclusione del giudicato in senso “debole” e quindi con riferimento questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili; ne consegue, qui che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, i quali, tutta erano noti al giudice della cognizione nel momento in cui ha concesso sospensione condizionale della esecuzione della pena, non costituisce un ostac alla revoca del beneficio nella fase della esecuzione.
Alla luce di quanto sin qui riportato, il giudice della esecuzione, investi richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1 – bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale il compito preliminare di accertare se i precedenti penali ostativi risulta meno documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione benefico. Per far ciò, secondo Sez. U., COGNOME, il giudice della esecuzione esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, com proc. pen., provvedendo ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo proce del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio.
Tanto premesso, va sottolineato che, nel caso di specie, nel provvedimen impugnato il giudice dell’esecuzione non ha dato atto di aver acquisito il fas processuale del giudizio di cognizione, ma risulta aver verificato se effettivam giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio fosse a conoscenza de sussistenza di precedenti penali a carico del NOME; si legge, infat provvedimento impugnato che “vista la sentenza n. 769/2017 con la quale il Tribunale, nel concedere il beneficio della sospensione della pena, espressamente fondava il giudizio prognostico sull’assenza di precedenti, che pertanto allo stato degli atti non erano nella sfera di conoscibilità del giudicante”.
Ci si deve chiedere, quindi, se, ai fini dell’accertamento sopra descritto, ritenersi sufficiente il contenuto della motivazione della sentenza emess giudice della cognizione, ove questa afferma, proprio in relazione al riconoscim della sospensione condizionale della pena (oggetto di successiva revoca), secondo quanto a sua conoscenza, l’imputato era privo di precedenti penali; in termini, occorre rispondere al quesito se sia necessario, al fine di effe descritto controllo, acquisire il fascicolo processuale del processo di cogni oppure se la conoscenza in ordine alla sussistenza di precedenti ostat riconoscimento del beneficio possa trarsi con sufficiente certezza da altri ele quali, come nel caso di specie, l’affermazione del giudice, contenuta in senten aver verificato che l’imputato non avesse precedenti penali.
Ebbene, l’acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell’esecuzione non adempimento ineludibile, ma costituisce un onere istruttorio diretto a veri l’effettività della conoscenza o meno della sussistenza di precedenti ostat parte del giudice della cognizione.
Se la finalità di tale adempimento istruttorio è, riportando le parole di COGNOMECOGNOME quella di verificare se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio, nulla esclude che tale elemento di valutazione possa essere acqu anche senza la materiale visione del fascicolo processuale, laddove altri istruttori possano offrire, con sufficiente attendibilità, la prova del f precedenti penali ostativi non risultavano documentalmente al giudice de cognizione all’atto della concessione del benefico. Nel caso di specie, anticipato, il giudice della esecuzione ha dato atto che, nella sentenza emes giudice della cognizione, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti riconoscimento del beneficio, questo aveva verificato che l’imputato era priv precedenti penali; si tratta di un accertamento, non oggetto di succe impugnazione e, comunque, non contraddetto da nessuna emergenza istruttoria o allegazione difensiva, che costituisce certamente l’esito, da parte del giud merito, della visione del certificato NUMERO_DOCUMENTO dell’imputato, ragionevolmente rende superflua l’acquisizione del fascicolo da parte del giu dell’esecuzione.
Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, quindi, il ricorso dev dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso, 29/01/ 026.