Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24940 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il 13/06/1981
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME annullamento lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l ‘ senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato – su richiesta del Procuratore della Repubblica in sede – la sospensione condizionale della pena che era stata concessa a NOME Savignano con le sentenze emesse dallo stesso Tribunale in data 10 dicembre 2020, irrevocabile il 3 giugno 2022, e dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2021, irrevocabile il novembre 2021.
A ragione della decisione osserva che, come previsto dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., Savignano nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2021 – con cui era
stato condannato ad altra pena condizionalmente sospesa di anni 1 mesi 3 di reclusione, aveva riportato la condanna del Tribunale di Salerno alla pena di mesi 9 di reclusione per un delitto anteriormente commesso, il 25 maggio 2012.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. NOME COGNOME deducendo- ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen. – violazione di legge, con riferimento agli artt. 163 e 168, cod. pen.
Lamenta il ricorrente che il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca di diritto di entrambi i benefici nonostante la seconda condanna per il delitto anteriormente commesso, cumulata con la precedente non avesse superato, come previsto dall’art. 168, comma 1 n. 2,cod. pen., il limite di pena stabilito dall’art. 163 cod. pen., posto che la pena complessiva inflitta da entrambe le condanne era pari ad anni due di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso è fondato.
Il G iudice dell’esecuzione ha disposto la revoca ex art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi con le sentenze del 10 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021 per avere il condannato riportato, dopo la prima condanna in ordine di tempo, un’altra condanna per delitto anteriormente commesso
Non ha tuttavia verificato se la pena complessivamente inflitta con le due sentenze di condanna a pena sospesa supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Solo in presenza di questa condizione, infatti, può operare la disposta revoca di diritto
Nella specie, come si evince dal provvedimento impugnato e dal certificato del Casellario giudiziale, tale ulteriore requisito non ricorre in quanto la somma delle due pene è pari e non superiore a due anni (mesi anni 1 mesi 3 di reclusione per la prima sentenza, mesi 9 per la seconda).
Non può trovare applicazione la revoca facoltativa di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen. che esula dalla competenza del giudice dell’esecuzione potendo essere disposta dal solo giudice della cognizione implicando valutazioni discrezionali che riguardano l’indole e la gravità del reato. In tal senso, si richiama il principio per cui «competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma secondo, cod., pen. è unicamente il giudice della cognizione e non anche quello dell’esecuzione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante
dai poteri di quest’ultimo, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto». (Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142, conformi Sez. 1, n. 5451 del 22/10/1996, Dall’Igna, Rv. 207109; Sez. 1, n. 907 del 16/02/1995, COGNOME, Rv. 200505; Sez. 1, n. 22639 del 28/04/2004, Bagozza, Rv. 228912; Sez. 1, n. 2 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina, Rv. 262329).
Va, in conclusione, disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di Salerno che procederà ad un nuovo esame dell ‘ istanza avanzata dal Pubblico ministero alla luce dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno Così deciso, in Roma 28 maggio 2025.