Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME, con le seguenti sentenze:
GIP del Tribunale di Catania emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., il 14 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 14 settembre 2016, che lo condannava alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad euro 200,00 di multa per il delitto di cui all’art. 624 bis cod. pen., commesso il 5 ottobre 2014;
Tribunale di Catania emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., il 7 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2017, che lo condannava alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad euro 200,00 di multa per il delitto di cu agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., commesso il 30 settembre 2014;
Tribunale di Catania emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., il 29 giugno 2018, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2018, che lo condannava alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad euro 200,00 di multa per il delitto di cu agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 10 maggio 2015;
Tribunale di Catania emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., il 4 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2019, che lo condannava alla pena di due mesi di reclusione oltre ad euro 300,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 62 bis cod. pen., commesso il 10 febbraio 2015. Tanto, in quanto successivamente condanNOME per fatto commesso in data 21 novembre 2018 (e, dunque, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze soprariportate) in violazione degli artt. 110 e 624-bis cod. pen., con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 5 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2021, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre ad euro 412,00 di multa, sentenza che non concede la sospensione condizionale della pena (nonché, successivamente, con sentenza del Tribunale di Catania emessa il 9 dicembre 2019, irrevocabile il 27 giugno 2020, che lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione oltre ad euro 300,00 di multa per il delitto di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., commesso il 15 dicembre 2015: cfr. certificato penale).
Considerato che i tre motivi dedotti (violazione di legge perché il computo complessivo delle pene irrogate poteva consentire il beneficio – primo motivo; mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen., ex officio, riguardando le sentenze fatti analoghi contro il patrimonio commessi in periodo compatibile con l’istituto della continuazione – secondo motivo; violazione di legge perché per le sentenze, emesse ex art. 444 cod. proc. pen., era già decorso il periodo di tempo dalla irrogazione della pena per ritenere cessati gli effetti penali della pronuncia – terzo motivo) sono inammissibili in quanto prospettano presunta violazione di legge che non risulta debitamente illustrata, limitandosi, il ricorrente
a sottolineare del tutto genericamente – quanto al primo motivo di ricorso – che, dal computo complessivo delle pene irrogate, bel poteva il ricorrente fruire del beneficio revocato con il provvedimento impugNOME (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 secondo cui il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente).
Considerato, quanto al secondo motivo che questo è manifestamente infondato, posto che non risulta proposta, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. alcuna richiesta, da parte del condanNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione, non rilevabile di ufficio da parte del Giudice dell’esecuzione, in quanto adito soltanto dalla parte pubblica per pronunciare la revoca della sospensione condizionale della pena.
Rilevato che il terzo motivo è, del pari manifestamente infondato, posto che, ai art. 445, comma 2, cod. proc. pen., i reati giudicati con le sentenze di applicazione di pena non potevano estinguersi avendo l’imputato commesso altri delitti nel termine di legge.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente