Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, applicava la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due seguenti pronunce:
sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, con rito abbreviato, in data 23 gennaio 2020 (irrevocabile il 13 settembre 2022), con la quale COGNOME era stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 2 novembre 2019 (pena non sospesa);
sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, con rito abbreviato, in data 14 ottobre 2020 (irrevocabile il 20 gennaio 2023), con la quale l’imputato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno, 8 mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 17 settembre 2019.
Per l’effetto, il giudice adito rideterminava la pena in 2 anni, 2 mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa.
Escludeva il medesimo giudice la concedibilità della sospensione condizionale della pena, che, quindi, revocava (con riferimento al beneficio concesso con la sentenza sub 2), tenuto conto della pervicacia che aveva connotato l’azione criminale del soggetto, autore dei reati giudicati con le menzionate sentenze a distanza di meno di due mesi l’uno dall’altro. La reiterazione, in tempi brevi, delle condotte di spaccio di stupefacenti non autorizzava, concludeva il decidente, un positivo giudizio prognostico in ordine alla astensione dalla commissione di futuri reati.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di gravame.
2.1. Con il primo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 1, cod. proc. pen. e 24 Cost., avendo il giudice dell’esecuzione disposto ex officio la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso al ricorrente con la sentenza emessa dal G.i.p. di Palermo il 14 ottobre 2020, in un caso di revoca “facoltativa” di competenza esclusiva del giudice della cognizione.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, comma quarto, cod. pen.
Si rimprovera al giudice di merito di non aver proceduto all’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di cognizione definito con la menzionata sentenza di concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso, che riceve la sua compiuta esplicazione a pag. 4 dell’atto difensivo.
Occorre premettere che, in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, P.G. in proc. Nozzolillo, Rv. 282493 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall’art. 163 cod. pen.).
Va, altresì, rammentato:
che il giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto (Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, P.M. in proc. Lanza, Rv. 247241 – 01);
che la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 168, comma secondo, cod. pen., è provvedimento discrezionale di competenza del giudice di cognizione, al quale, una volta esaurito il giudizio, non può sostituirsi il giudice dell’esecuzione, cui non spettano poteri di valutazione discrezionale nell’ambito della propria competenza funzionale, limitata ai casi di revoca di diritto (per tutte, Sez. 1, n. 19936 del 08/10/2013, dep. 2014, Medina Taype, Rv. 262329 – 01).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, è incorso in palesi errori di diritto: da un lato, per aver disposto, apprezzamento discrezionale, in luogo del giudice della cognizione, la revoca “facoltativa” della sospensione condizionale della pena, concessa al ricorrente con la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 14 ottobre 2020, operando, così, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte; dall’altro, per aver disposto la revoca “facoltativa” d’ufficio, contravvenendo, così
al principio della domanda che informa il procedimento di esecuzione e che p essere derogato solo nei casi di revoca di diritto, obbligatoria.
Si tratta di errori inemendabili, che impongono l’annullamento sen rinvio dell’ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensi condizionale della pena, revoca di cui va disposta l’eliminazione ad opera di q stessa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla revoca del sospensione condizionale della pena, revoca che elimina.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente