Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46564 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Sestino l’08/09/1962 avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte d’appello di Trieste udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10 gennaio 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all’imputata, confermando nel resto la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta – sotto il profilo della violazione degli artt. 125, 164, 168 e 546 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e del vizio di motivazione – la revoca del suddetto beneficio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero e nonostante i precedenti ostativi risultassero già agli atti al momento dell’emissione della sentenza di primo grado.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
L’unico motivo di ricorso Ł fondato.
La Corte giuliana si Ł attivata motu proprio , rilevando come «il giudice di prime cure erroneamente concesso la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative in violazione dell’art. 164 co. 4, avendo l’imputata riportato due precedenti condanne definitive il 09.10.2014 ed il 31.03.2015 per pena complessivamente superiore agli anni due».
La giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello, che ammette in parte qua l’iniziativa officiosa del giudice di appello anche in difetto di specifica devoluzione, risulta superata dalla recente pronuncia del massimo consesso nomofilattico. Secondo Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004-01, infatti, in ossequio al principio devolutivo, al giudice di appello, non investito dell’impugnazione sul punto, Ł precluso il potere di revoca di ufficio della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. (e cioŁ concessa al di fuori delle condizioni di legge). Tale provvedimento non Ł equiparabile alla caducazione ope legis prevista dal precedente comma 1, nn. 1-2, poichØ non ha un contenuto meramente ricognitivo.
Nonostante, dunque, l’errore del Giudice dell’udienza preliminare, per il quale era già verificabile la presenza di una causa ostativa alla concessione del beneficio (cfr. casellario agli atti, ai quali il Collegio ha accesso, quale giudice del fatto processuale), la statuizione della Corte territoriale fuoriesce dal proprio perimetro cognitivo, come risultante dalla concreta dinamica devolutiva.
Occorre, dunque, disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, procedendosi direttamente in questa sede alla sua eliminazione, ex art. 620, lett. l) , cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME