Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26665 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., stante l’evidente violazione del divieto di reformatio in peius.
Sent. n. sez. 1101/2025 UP – 24/06/2025 R.G.N. 7971/2025
Deduce la difesa, in primo luogo, che la somma delle pene riportate nelle due condanne (un anno di reclusione e sei mesi di reclusione) non superava il limite di cui all’art. 163 cod. pen., sicchŁ il beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere revocato.
In terzo luogo, la difesa aggiunge che la reiterazione del beneficio non Ł consentita solo in favore di chi ne abbia già usufruito due volte, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
2.3. Con il terzo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Premette la difesa di aver presentato, prima dell’apertura del dibattimento ed in conformità a quanto disposto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, due istanze di ravvedimento operoso in date 01/04/2022 e 12/04/2022, nonchØ una richiesta di parere di congruità del 02/02/2023, al fine di depositare un’istanza di dissequestro delle somme ed adempiere al pagamento del tributo.
Tuttavia, l’ente impositore non forniva alcuna risposta in merito, nØ forniva risposta sulla richiesta di rateizzazione del 16/07/2022, così violando la disposizione di cui all’art. 10 l. n. 212 del 2000 che impronta i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria al principio della collaborazione e della buona fede.
Di qui l’illogicità della motivazione della Corte territoriale nel considerare non necessaria alcuna richiesta preventiva agli uffici di amministrazione tributaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perchØ incentrati sulla erronea revoca dei benefici, sono fondati.
La revoca d’ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto dal giudice di primo grado, in violazione del disposto dell’art. 164, cod. pen. per averne già beneficiato il ricorrente in altre due precedenti occasioni, avrebbe infatti richiesto l’impugnazione del pubblico ministero, come emerge dalla chiara esegesi normativa operata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004).
In particolare, risultano dirimenti sul punto sia il § 9.4. della richiamata sentenza delle Sezioni Unite (laddove si chiarisce come ‘9.4. In materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La disposizione, però, Ł di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell’effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamente argomentato da ultimo
da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269125. Non può dunque farsi leva su questa disposizione per argomentare che, come il giudice di appello può concedere la sospensione, pur quando la cognizione sul punto non gli sia stata devoluta, così può revocarla oltre il devoluto quando sia stata illegittimamente applicata’), sia, soprattutto, il § 10., in cui si specifica che ‘Se il punto della sospensione condizionale Ł devoluto al giudice di appello, a fronte di una illegittimità della concessione operata con la sentenza di primo grado, non può che esser conseguenza di una impugnazione del pubblico ministero, non potendosi ravvisare un interesse all’impugnazione dell’imputato che abbia beneficiato, al di fuori delle condizioni di legge, della sospensione condizionale’.
Pertanto, non essendo stata devoluta al giudice di appello la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la Corte territoriale non avrebbe potuto prendere cognizione dei profili relativi alla legittimità della concessione degli anzidetti benefici, disponendone la revoca.
Il terzo motivo di ricorso Ł inammissibile, venendo genericamente riproposte doglianze già correttamente disattese dalla Corte territoriale.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; nello stesso senso, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, non mass.). Se, infatti, il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
La Corte territoriale ha chiarito che il ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 era precluso dalla avvenuta constatazione della violazione, dal momento che il primo comma di tale disposizione prevede che ‘la sanzione Ł ridotta, semprechŁ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza’, come del resto l’Agenzia delle Entrate aveva illustrato con nota del 12/07/2023 acquisita in atti. Del resto, il giudice di primo grado aveva già precisato come l’istituto del ravvedimento operoso non richieda una preventiva interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, essendo già determinato l’importo dell’imposta dovuta che discende direttamente dalla dichiarazione presentata dalla contribuente, senza necessità di una validazione preventiva o di un riscontro di congruità. Il motivo di ricorso che non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito e che difetta anche di autosufficienza, in mancanza della allegazione del dato documentale a fondamento del lamentato vizio di motivazione, Ł pertanto inammissibile.
In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale riconosciuti dalla sentenza di primo grado in favore della ricorrente, con conseguente eliminazione di tale statuizione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Il parziale accoglimento dell’impugnazione preclude l’irrogazione della condanna alle spese ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, pur essendo
inammissibile nel resto il ricorso (arg. ex Sez. 1, n. 1531 del 06/04/1994, COGNOME, Rv. 197657).
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME NOME