Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Lagonegro il 23/4/1984
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste in data 11/3/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 61 cod.proc.pen. come novellato;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Trite, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 23/6/2022, che- in esito a giudizio abbreviato- aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di tentata rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, revocava il beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 597 e 674 cod.proc.pen. in relazione all’art. 168 cod.pen. con riguardo alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta in primo grado.
Il difensore assume che la Corte territoriale ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Macchia dal primo giudice, sulla base delle risultanze di un certificato penale non aggiornato, in maniera illegittima, difettand l’impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, con conseguente violazione del divieto di reformatio in pejus;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabil del ricorrente per l’addebito ascrittogli sebbene dalla ricostruzione del fatto emersa in sede di merito risulti che il COGNOME aggredì la p.o. in conseguenza della spericolata condotta di guida tenuta dall’autista e non al fine di impossessarsi dei beni in contestazione sicché la condotta doveva essere qualificata alla stregua del reato di percosse;
2.3 la violazione dell’art. 110 cod.pen. e la mancanza di motivazione con riferimento al concorso nel reato di tentata rapina aggravata, avendo i giudici territoriali omesso di motivare in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente dell’asportazione dei beni materialmente posta in essere dal coimputato COGNOME.
Il difensore segnala che non sussistono elementi dai quali desumere un accordo preventivo degli imputati in ordine alla sottrazione dei beni in possesso della p.o. sicché risult ingiustificato il ritenuto concorso del prevenuto nella condotta ascritta, profilo in ordine quale la sentenza impugnata ha omesso di motivare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo che revoca in dubbio la qualificazione giuridica dei fatti ascritti alla stregua del delitto di tentata rapina aggravata è del tutto generico e privo di una puntuale confutazione della concorde valutazione effettuata dai giudici di merito sulla scorta delle precise, reiterate ed attendibili dichiarazioni rese dalla p.o. Il primo giudice (pag. 3-4) effettuato un’ampia ricostruzione dell’episodio, argomentando in ordine alla credibilità del denunziante e all’esatta integrazione dei requisiti costitutivi dell’illecito contestato
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argomenti condivisi dalla Corte di merito che ha, altresì, specificamente e congruamente contrastato le doglianze difensive sul punto.
2 Il terzo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello. Dall’esame dell’atto di gravame, in particolare del primo motivo, risulta che il difensore ha formulato doglianze con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti senza svolgere alcun considerazione in ordine alla partecipazione del Macchia all’azione delittuosa. Pertanto,non sussisteva alcun obbligo per la Corte di merito di motivare su detto profilo e la difesa non può dolersene in questa sede.
Il primo motivo è fondato alla luce dei principi declinati da Sezioni Unite Zangarí (Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004-01) che, nel dirimere il contrasto insorto in ordine agli spazi operativi riservati al giudice d’appello e a quello dell’esecuzione in ordine al revoca della sospensione condizionale, hanno chiarito che al primo è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e stante la tassatività delle ipot derogatorie tipizzate all’art. 597,comnna 5, cod.proc.pen.
A tanto consegue che, avendo la Corte territoriale statuito su un punto della decisione in difetto dei presupposti cognitivi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio V A t- La. limitatamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione ‘ mentre i residui motivi debbono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente