Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Comanesti (Romania) il 17/09/1992 – difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Vasto;
avverso l’ordinanza in data 03/10/2024 del Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOMECOGNOME
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, previa richiesta del Pubblico ministero competente, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con i seguenti titoli:
sentenza del Tribunale di Vasto n. 718 del 26 novembre 2015, irrevocabile il 3 dicembre 2016, di applicazione della pena di quattro mesi di reclusione e 200,00
euro di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 cod. pen. (fatti del 21 novembre 2015);
b. sentenza del Tribunale di Vasto n. 488 del 7 dicembre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2022, di condanna ad un anno e sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn. 4, 61 n. 5, 7, 11 cod. pen. (fatti del 5 febbraio 2014).
Ciò, sul rilievo che il beneficio era stato concesso, con le due sentenze menzionate, in violazione dell’art. 164 cod. pen., atteso che, con pronuncia del Tribunale di Vasto n. 95 del 29 marzo 2017, irrevocabile il 15 gennaio 2020, NOME era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 1, 2, 7, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., (fatti del 28 aprile 2016).
A sostegno della decisione, il Giudice dell’esecuzione ha osservato che:
-la sospensione condizionale relativa alla pena di cui alla sentenza sub a) è stata concessa in violazione dell’art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen., avendo il condannato riportato un’altra condanna a pena di tre anni di reclusione, oltre multa, emessa il 29 marzo 2017 e divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2020, per un delitto anteriormente commesso (28 aprile 2016) a pena che, cumulata con questa, supera il limite di cui all’art. 163 cod. pen.;
-la sospensione condizionale relativa alla pena di cui alla sentenza sub b) è stata concessa in violazione dell’art. 168, comma 4 cod. pen., avendo il condannato riportato una precedente condanna a pena detentiva di tre anni di reclusione, oltre multa, emessa il 29 marzo 2017 e divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2020.
Ha affermato che la competenza spetta al Giudice dell’esecuzione, atteso che se la causa ostativa al riconoscimento del beneficio, pur se preesistente, non era nota al giudice che lo ha concesso e non è stata presa in esame, neppure implicitamente, da questo (Sez. U, n. 37345 del 23 aprile 2015), non essendo nella specie nota la condanna del Tribunale di Vasto 29 marzo 2017, irrevocabile 15 gennaio 2020, al momento della concessione del beneficio da parte del Tribunale con le sentenze sub a), b), seppure nota a quello dell’appello la sentenza sub b), in quanto oggetto di impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa con le sentenze del Tribunale di Vasto n. 718 del 26 novembre 2015, irrevocabile il 3 dicembre 2016 e n. 488 del 7 dicembre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2022.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con due motivi di ricorso, si deduce la violazione di cui all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 164 cod. pen. e 674 cod. proc. pen. e la violazione di cui all’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per mancanza di logicità (così da intendersi, l’espressione «mancanza della illogicità», impiegata in ricorso) risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o da atti del processo specificamente indicati con riferimento alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Ad avviso del ricorrente – che, nel corpo dell’impugnazione, ha proceduto a trattazione unitaria delle doglianze – la Corte di appello, che avrebbe deciso con motivazione sommaria e insufficiente, sarebbe incorsa nei vizi rilevati in ricorso.
Essendo stato proposto appello avverso la sentenza sub b), nel decidere sulla relativa impugnazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare la sospensione condizionale già concessa, sul rilievo della conoscenza della intervenuta condanna di cui alla sentenza del 29 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2020, in un momento anteriore, quindi, alla menzionata pronuncia, in sede di appello, del 23 giugno 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022.
Quindi, la Corte di appello, nel decidere l’impugnazione avverso la sentenza sub b), avrebbe dovuto decidere sulla revoca del beneficio concesso con tale sentenza: non avendo proceduto a tale revoca, pur essendo note le ragioni che avrebbero fondato il provvedimento, non sarebbe a tale fine legittimato il giudice dell’esecuzione.
Con riferimento alla sentenza sub a) varrebbero, a maggior ragione, gli esposti argomenti, alla luce del fatto che, essendo tale sentenza divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2016 (da intendersi, 13 dicembre 2016, n.d.r.), nel momento in cui (29 marzo 2017) era stata emessa la condanna alla pena di tre anni di reclusione, il giudice avrebbe dovuto revocare la sospensione condizionale e il Pubblico ministero avrebbe dovuto sollecitare in tale senso il giudice, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è fondato limitatamente alla revoca del beneficio concesso con la sentenza sub b), emessa dal Tribunale di Vasto il 7 dicembre 2017, mentre deve essere rigettato con riferimento alla statuizione della revoca del beneficio disposto relativamente alla sentenza sub a), emessa dal Tribunale di Vasto il 26 novembre 2015.
1.1. La decisione appare corretta, laddove il Giudice dell’esecuzione ha osservato che la sospensione condizionale di cui alla sentenza sub a) – Tribunale di Vasto n. 718 del 26 novembre 2015, irrevocabile il 3 dicembre 2016 – è stata concessa in violazione dell’art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., atteso che il condannato aveva riportato una successiva condanna alla pena di tre anni di reclusione, oltre multa, con sentenza 29 marzo 2017, irrevocabile il 15 dicembre 2020, in relazione ad un delitto anteriormente commesso (28 aprile 2016), a pena che, cumulata con la precedente sospesa, supera i limiti indicati all’art. 163 cod. pen.
Tale statuizione si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente, sul rilievo che trattasi di revoca disposta ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., afferente alla circostanza che un fatto anteriore, ignoto ed impeditivo del beneficio era emerso successivamente alla concessione del beneficio medesimo, di talchè la revoca poteva essere disposta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
1.2. Con riferimento alla sospensione condizionale concessa con la sentenza sub b) – Tribunale di Vasto n. 488 del 7 dicembre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2022 – il provvedimento impugnato assume che il beneficio sia stato riconosciuto in violazione dell’art. 168, comma quarto, cod. pen. (recte, art. 168, terzo comma, nella parte in cui richiama l’art. 164, quarto comma, cod. pen.), laddove, tuttavia, il beneficio è stato concesso con sentenza del 7 dicembre 2017, quando ancora non era passata in giudicato la sentenza del 29 marzo 2017, divenuta tale solo in data 15 gennaio 2020.
Con riguardo alla indicata statuizione, la decisione del Giudice dell’esecuzione non risulta, allo stato, perspicua, atteso che la disposizione richiamata a fondamento della revoca del beneficio (art. 168, comma terzo, cod. pen.), in quanto concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., non risulta afferente al caso di specie, posto che «il condannato aveva riportato una precedente condanna a pena detentiva di anni tre di reclusione ed C 206,00 di multa (…) con sentenza n. 95/2017 emessa dal Tribunale di Vasto in data 29.3.2017, divenuta irrevocabile in data 15.1.2020», situazione non riconducibile, quindi, alla disposizione indicata.
Ne deriva, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, affinchè, in sede di rinvio, sia accertato a quale titolo sia revocabile il beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Vasto n. 488 del 7 dicembre 2017, irrevocabile il 5 luglio 2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’ordinanza deve essere annullata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Vasto 7 dicembre 2017, con rinvio per un nuovo esame al medesimo Tribunale, in diversa persona fisica.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza GLYPH impugnata, GLYPH limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Vasto del 7 dicembre 2017, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vasto in diversa composizione fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/12/2024.