Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1871 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1871 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME OGGERO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TURBIGO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22/05/2025, il Tribunale di Torino, in composizione collegiale ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Milano in data 25/05/1994, irrevocabile dal 23/03/2005, che aveva condannato l’imputato a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 258,22 di multa per il reato di cui agli artt. 455 e 458 cod. pen.
COGNOME aveva riportato successiva condanna con la sentenza del Tribunale di Como in data 23/02/2009, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 27/11/2012 e infine divenuta irrevocabile il 12/02/2014, in relazione ad un reato di cui all’art. 216 L.F., consumato in data 18/05/2005, quindi durante la decorrenza del quinquennio di cui all’art. 163 cod. pen.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione difensiva con la quale si deduceva che la pena di cui alla sentenza del Tribunale di Milano in data 25/05/1994, irrevocabile dal 23/03/2005 doveva considerarsi estinta per prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod. pen.; secondo il Tribunale la revoca della sospensione condizionale della pena aveva funzione meramente dichiarativa e, in ogni caso, l’estinzione della pena non poteva essersi nelle more verificata perchØ il condannato era stato già dichiarato recidivo specifico da altra sentenza nel tempo necessario alla prescrizione con sentenza della Corte di appello di Torino, irrevocabile dal 18/04/2012, e perchØ era stato poi nuovamente condannato per reati della stessa indole.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha censurato gli argomenti con i quali Ł stata rigettata l’eccezione di estinzione della pena.
Secondo la difesa, la dichiarazione di recidiva specifica avvenuta con sentenza
irrevocabile il 18/04/2012 non poteva assumere alcuna valenza interruttiva perchØ avvenuta anteriormente e al di fuori del termine rilevante ai fini della prescrizione (13/02/2014 13/02/2024).
Era pure errato il riferimento alle successive condanne per reati della stessa indole, poichØ comunque avevano ad oggetto fatti commessi nel 2003, ben prima del dies a quo del termine prescrizionale.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Milano in data 25/05/1994, irrevocabile dal 23/03/2005.
La revoca Ł stata disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. perchØ nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen. egli aveva commesso un altro delitto; si trattava del reato di cui all’art. 216 L.F., consumato il 18/05/2005 (quindi entro il quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio).
L’accertamento di tale reato era avvenuto in via definitiva il 12/02/2014 quando era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Como in data 23/02/2009, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 27/11/2012.
L’ordinanza impugnata che revoca il beneficio Ł intervenuta il 22/05/2025.
PoichØ erano trascorsi piø di dieci anni dalla data dell’irrevocabilità della sentenza che fonda il presupposto della revoca (13/02/2014), il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione della pena e sottolinea che nessuno degli elementi che, secondo la Corte territoriale, avrebbero prodotto l’effetto di interrompere il termine prescrizionale di dieci anni, Ł intervenuto durante il suo decorso: nØ la dichiarazione di recidiva risalente al 18/04/2012, data di irrevocabilità della sentenza che l’ha accertata; nØ la sentenza di condanna per ulteriori reati della stessa indole, in particolare fatti di bancarotta fraudolenta, che Ł sì intervenuta durante il decennio, divenendo irrevocabile il 15/05/2013, ma che, tuttavia, riguardava condotte risalenti al 2003, quindi ben prima dell’inizio del decorso del termine di prescrizione.
Le deduzioni difensive non sono, tuttavia, in linea con la giurisprudenza in materia.
Ai sensi dell’art. 172, primo comma, cod. pen., «la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni»; nel caso di specie, visto che si controverte su pena la cui esecuzione era rimasta sospesa, rileva anche il quinto comma dell’art. 172 citato, in forza del quale «se l’esecuzione della pena Ł subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine Ł scaduto o la condizione si Ł verificata».
3.1. Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, seppure con riguardo alla revoca di un indulto, ha richiamato in motivazione l’art. 172, quinto comma, cod. pen. e ha posto il principio, oggi divenuto un consolidato indirizzo, secondo il quale «il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l’esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio» (Sez. 5, n. 3189 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280330; in questo senso anche sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Rv. 266343 e
Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759).
Ha ulteriormente precisato Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, COGNOME, Rv. 288565 che la prescrizione della pena, nel caso previsto dall’art. 172, quinto comma, cod. pen., inizia a decorrere dal verificarsi della condizione a cui la sua esecuzione Ł subordinata, e non dall’accertamento della sussistenza di tale condizione; ciò significa che, nel caso di una revoca di sospensione condizionale che il legislatore ha stabilito come operante di diritto, il verificarsi della condizione che determina tale revoca – nel presente caso l’accertamento definitivo della commissione di un delitto nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio – comporta l’inizio del decorso della prescrizione della pena stessa.
La declaratoria della revoca della sospensione, infatti, ha una natura meramente ricognitiva e non costitutiva, perchØ non richiede alcuna valutazione discrezionale e consiste nella mera constatazione del verificarsi della condizione prevista dal legislatore.
Deve ritenersi, infatti, consolidato anche il principio, secondo il quale «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si Ł verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa» (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Rv. 287153).
3.2. Va pure ricordato, tuttavia, che l’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen. fissa le ipotesi che precludono l’operatività dell’estinzione come sin qui delineata, stabilendo che «l’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
3.2.1. La prima delle ipotesi contemplate dall’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen. riguarda i recidivi (e nella stessa condizione vengono collocati i delinquenti abituali, professionali o per tendenza); questa preclusione trova motivo nella concreta manifestazione della propensione a delinquere che rende il condannato immeritevole del beneficio dell’estinzione della pena.
La recidiva deve essere, tuttavia, accertata con sentenza divenuta irrevocabile.
Secondo Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 256022 (pronuncia seguita da diverse altre: Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257896; Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, COGNOME, Rv. 275318; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278165), la sentenza che accerta la recidiva può essere la stessa che infligge la pena che si assume prescritta, ma può anche essere una sentenza successiva, purchØ la sua irrevocabilità intervenga entro il termine di maturazione della prescrizione della pena.
In questi casi, infatti, interviene un giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità, indice dell’inclinazione a delinquere, contestualmente al momento dell’irrogazione della pena o nel periodo in cui potrebbe estinguersi e produce l’effetto di rendere ingiustificata l’abdicazione dello Stato alla pretesa punitiva derivante dal trascorrere del tempo.
Con riguardo all’ulteriore ipotesi della recidiva accertata con sentenza precedente a quella che ha inflitto la pena che si assume prescritta, come ha precisato Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278165 – 01, già citata, essa risulta irrilevante, perchØ «non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio – nel quale Ł stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità – ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosità che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all’accertamento di essa, risultando, infatti,
irrilevante – ai fini della successiva declaratoria di recidiva – l’eventuale estinzione della pena ex art. 106 cod. pen.».
3.2.2. Opera la preclusione dell’effetto estintivo della pena, secondo il disposto dell’art. 172, ultimo comma, cod. pen., anche «se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole».
Restano, quindi, esclusi dal beneficio i soggetti che reiterano una condotta analoga a quella che determinò la condanna precedente, mostrando così di essere insensibili alla funzione dissuasiva della pena inflitta e ancora da eseguire e quindi di non meritare l’operatività in loro favore del beneficio dell’estinzione della pena.
Così enucleata la ratio della previsione normativa, la giurisprudenza ha ritenuto che non potesse valere a paralizzare l’effetto estintivo una condanna, la quale, pur essendo successiva all’inizio del termine prescrizionale, riguardasse reati commessi in epoca anteriore (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274849; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, COGNOME, Rv. 274408; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, COGNOME, Rv. 253975).
3.2.3. Ha tuttavia precisato in motivazione, di recente, Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877, «il riferimento al ‘durante il tempo necessario per l’estinzione della pena’ Ł contenuto soltanto nel secondo periodo della norma in esame, quello che si riferisce alla condanna per il delitto della stessa indole, e, peraltro, a stretto rigore si riferisce solo alla condanna, e non chiede che anche il fatto-reato sia commesso durante il decorso del termine di prescrizione. ¨ vero che interpretativamente Ł stato ritenuto che questo inciso del secondo periodo del comma settimo imponga che la condanna per il delitto della stessa indole, per essere ostativa, debba riguardare un fatto-reato commesso, a sua volta, nel corso del termine di prescrizione (v., per tutte, Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274849; Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, COGNOME, Rv. 274408), ma Ł anche vero che questo orientamento interpretativo riguarda comunque la disposizione del secondo periodo del comma 7 dell’art. 172, non quella del primo periodo dello stesso comma relativo alla diversa condizione ostativa della recidiva qualificata.
Sez. 1, n. 4095, del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278165 ha ad oggetto senz’altro la disposizione del primo periodo dell’art. 172, comma 7, ma concerne, in realtà, un caso di recidiva dichiarata in un giudizio antecedente a quello oggetto della condanna di cui si discute la prescrizione (…).
Il percorso logico della pronuncia COGNOME riguarda, pertanto, la dichiarazione di recidiva avvenuta prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione, il cui giudizio diventa nella sostanza subvalente rispetto alla nuova valutazione di capacità criminale effettuata, con esito diverso, nella sentenza successiva la cui irrevocabilità fa iniziare a decorrere il termine di estinzione. In definitiva, la lettera della norma dell’art. 172, comma 7, primo periodo, cod. pen. non prevede che la dichiarazione di recidiva qualificata debba avvenire in una sentenza che giudichi fatti-reato commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena».
3.3. Così compiutamente ricostruite le linee interpretative della giurisprudenza di legittimità si deve concludere che la preclusione opera:
per i recidivi qualificati a carico dei quali l’accertamento della recidiva intervenga con sentenza irrevocabile emessa contestualmente alla condanna alla pena che si assume prescritta o con sentenza successiva, ma divenuta irrevocabile entro la scadenza del termine di prescrizione ( Sez. 1, n. 58475 del 26/09/2018, COGNOME, Rv. Rv. 275318 – 01; Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013, COGNOME, Rv. 256022 – 01), a nulla rilevando che il fatto reato sia
stato commesso in epoca antecedente al momento in cui era iniziato a decorrere il termine di prescrizione (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877 – 01);
per i soggetti che vengano condannati alla reclusione per un delitto della stessa indole con una sentenza divenuta irrevocabile durante il tempo necessario per l’estinzione della pena e per un fatto che sia commesso dopo la condanna alla pena che si assume prescritta.
Con riguardo a questa seconda ipotesi deve ricordarsi che la ratio della disposizione, come individuata dagli interpreti, risulta incompatibile con il ritenere la preclusione conseguente in egual misura anche ad una condotta illecita che preceda quella per la quale Ł stata irrogata la pena che si assume prescritta (proprio perchØ in questo caso non si potrebbe rimproverare al condannato l’insensibilità rispetto alla funzione dissuasiva di una condanna che al momento del fatto non era stata ancora inflitta).
Ma se così Ł, certamente rileva anche la condanna intervenuta per il delitto della stessa indole commesso dopo l’irrevocabilità della sentenza che ha inflitta la pena che si presume prescritta, ma in periodo nel quale la pena non era ancora eseguibile, perchØ sospesa, e cioŁ quando la sentenza era passata in giudicato ma non era ancora iniziato a decorrere il termine di prescrizione della pena con essa inflitta.
E, del pari, sulla base di questi argomenti può affermarsi che opera la preclusione dell’effetto estintivo, se la recidiva Ł dichiarata prima che la pena che si assume prescritta diventi eseguibile (e cioŁ fin quando non Ł venuta meno la condizione che ne consentiva la sospensione), ma Ł comunque intervenuta successivamente alla condanna che quella pena sospesa ha inflitto.
Queste precisazioni consentono di apprezzare l’infondatezza degli argomenti proposti dalla difesa.
Se Ł vero che la pena sospesa sarebbe stata eseguibile in astratto dalla data di irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Como in data 23/02/2009, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 27/11/2012 e infine divenuta irrevocabile il 12/02/2014 (e quindi il termine decennale sarebbe scaduto il 12/02/2024), d’altro canto Ł pur vero che il condannato Ł stato dichiarato recidivo specifico con sentenza della Corte di appello di Torino, irrevocabile dal 18/04/2012.
Quindi la dichiarazione di recidiva Ł sì intervenuta prima che iniziasse a decorrere il termine di prescrizione della pena inflitta (e sospesa) dal Tribunale di Milano in data 25/05/1994, irrevocabile dal 23/03/2005, ma certamente dopo che era stata emessa la sentenza che lo condannava alla pena che si assume prescritta.
A fronte dell’operatività di questa causa di preclusione diventa irrilevante il fatto che le condotte di reato in relazione alle quali il 15/05/2015, durante la pendenza del termine per la prescrizione della pena, Ł sopraggiunta una condanna per reati della stessa indole, si collocano nel 2003, quindi prima dell’inizio del decorso del termine prescrizionale e anche prima dell’irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena che si assume prescritta.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 04/12/2025