Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12477 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12477 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 24/02/1953
avverso l’ordinanza del 14/03/2018 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette/sefuti.t.g,le conclusioni del PG frlu LIO ftort( vo i
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 14 marzo 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta formulata dal P.m. avente ad oggetto la revoca, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 90,00 di multa concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 18 settembre 2015, irrevocabile il 26 ottobre 2016.
1.1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Cassano chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.
1.1.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 168 cod. pen. Non sussisteva il presupposto relativo all’ipotesi in cui il condannato riportava una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen.
COGNOME era stato condannato dalla Corte di appello di Torino con sentenza divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016 per fatti commessi il 2 settembre 2009 e il 10 settembre 2009, conseguendo in quella sede la sospensione condizionale della pena. Successivamente gli era stata applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2017 la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per fatti commessi tra la seconda metà del 2011 e l’inizio del 2012. L’anteriorità del reato successivamente giudicato andava determinata con riferimento alla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza che aveva concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato al quale questa si riferiva: e nel caso di specie la sentenza che aveva concesso il beneficio era divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016 mentre la sentenza successiva era passata in giudicato il 26 gennaio 2017, per cui non poteva discorrersi di anteriorità del reato successivamente giudicato. In ogni caso i reati giudicati successivamente erano stati commessi dopo l’emissione della sentenza che aveva concesso il beneficio.
1.1.2. Con il secondo motivo si prospetta vizio della motivazione.
La motivazione era carente o comunque del tutto apparente essendosi limitata a riportare il testo della norma a cui si era richiamata omettendo di esaminare la sussistenza dei presupposti della pronunciata revoca.
1.2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo essenziale accertare la data di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna, giacché la causa di revoca era rappresentata da una condanna ulteriore per un reato anteriormente commesso rispetto al passaggio in giudicato
della sentenza che aveva concesso il beneficio, se la condanna ulteriore era divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza: situazione esattamente verificata, nel caso in esame, dal giudice dell’esecuzione.
2. Il ricorso appare inammissibile, atteso che la censura complessivamente articolata nei motivi proposti risulta contraddittoria e manifestamente infondata.
2.1. Il giudice dell’esecuzione ha rilevato, per gli effetti di cui all’art. 16 primo comma, n. 2, cod. pen., che, nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, il condannato aveva riportato la sentenza in data 18 febbraio 2016, irrevocabile il 26 gennaio 2017, che lo aveva condannato – per delitto anteriormente connesso – a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
2.2. Il ricorrente, pur richiamando l’elaborazione relativa al concetto di anteriorità del reato successivamente giudicato, ne ha poi negato l’evenienza in modo apodittico.
Non è discutibile, invero, che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato vada determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio, e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 52479 del 08/11/2017, Netti, n. m.; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, COGNOME, Rv. 265724; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868). E’ del pari assodato che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368).
2.3. I suindicati presupposti sono stati ritenuti sussistenti dal giudice dell’esecuzione con motivazione aderente ai dati esposti e corretta sotto il profilo logico-giuridico: lo stesso ricorrente ha dato atto di aver riportato una prima condanna pronunciata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016, per fatti commessi il 2 settembre 2009 e il 10 settembre 2009, alla pena di mesi due di reclusione ed euro 90,00 di multa, conseguendo la sospensione condizionale della pena. Sempre lo stesso COGNOME ha ricordato che, successivamente, gli era stata applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2017 la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per fatti commessi tra la seconda metà del 2011 e l’inizio del 2012.
2.4. Muovendo – sulla scorta degli affermati principi – dalla data
dell’irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena, ossia dal 27 ottobre 2016, si è correttamente preso atto che COGNOME aveva già (dunque, anteriormente) commesso la serie criminosa perpetrata nel corso degli anni 2011 e 2012 in relazione alla quale gli era stata poi applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi sei ed euro 1.200,00 di multa: la sentenza che ha accertato tale reato, come si è visto, è stata emessa il 18 febbraio 2016 e ha conseguito l’irrevocabilità il 26 gennaio 2017.
Resta quindi confermato che, dopo la commissione del reato la cui pena era stata condizionalmente sospesa e prima del decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio, Cassano ha riportato sentenza equiparabile a condanna alla suddetta pena per reato: 1) commesso in data anteriore al passaggio in giudicato della prima sentenza; 2) sanzionato con pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha superato i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. proc. pen.
Risultano, pertanto, corrette le conclusioni raggiunte dal giudice dell’esecuzione in ordine all’emersione del corrispondente caso di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa, senza che possa reputarsi dotata di fondamento la pretesa del ricorrente di negare l’anteriorità del reato successivamente giudicato muovendo dal conseguimento dell’irrevocabilità della sentenza che lo ha accertato (data dell’irrevocabilità che è, per definizione, successiva alla decisione che ha concesso il beneficio).
Infine, il carattere necessario della revoca del beneficio giustifica la motivazione – sintetica, ma non erronea – che connota l’ordinanza impugnata.
2.5. Dai rilievi che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso, a cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle