Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala, in funzione di Gi dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, ha revoc beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME co sentenza dello stesso Tribunale del 14/11/2019, irrevocabile il 14/04/2022.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato alla demoliz del manufatto abusivo identificato nella predetta sentenza ed il Tribunale rile mancato adempimento dell’obbligo imposto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, che articola i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui a disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) cod proc. pen. ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 164, 165 e 168 cod deduce la Difesa in particolare che la subordinazione della sospensione condizionale pena alla demolizione del manufatto fosse stata disposta dal Tribunale di Marsala s alcuna motivazione.
2.2. Con un secondo motivo lamenta carenza di motivazione, rilevante ex art. 6 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla omessa valutazione delle acquisizioni procedi
Il Giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare l’istanza depositata tenden ottenere la concessione in sanatoria del manufatto e non ha sospeso il procediment esecuzione in attesa che si concludesse la procedura amministrativa, in relazione alla l’Ufficio Tecnico di Campobello di Mazara aveva reso parere favorevole.
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui gli eventuali verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con d’impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e cop dal giudicato (sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272604 – 01; Sez. 4554 del 26/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/20 Condemi, Rv. 229580).
2 GLYPH
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Appare pertanto improponibile in questa sede la doglianza inerente la statuizione giudice della cognizione, che, con sentenza Tribunale di Marsala del 14/11/20 irrevocabile il 14/04/2022, ha subordinato la concessione della sospensione condizio della pena alla demolizione del manufatto abusivo identificato nella predetta sent trattandosi di questione che il ricorrente avrebbe dovuto far valere con gli ordinar di impugnazione.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico, n autosufficiente e comunque manifestamente infondato.
Il Giudice dell’esecuzione ha valutato il mancato adempimento dell’obbligo demolizione, cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, decorsi 90 gi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e ha correttamente provveduto revoca del beneficio, ritenendo irrilevante l’astratta possibilità di otte regolarizzazione dell’abuso, come prospettata dalla difesa.
Questa Corte ha già affermato che il sopravvenuto rilascio del permesso di costru in sanatoria non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subord alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all’ scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (sez. 3, n. 1938 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267109 – 01).
Nel caso che ci occupa, peraltro, da quanto dedotto dal medesimo ricorrente, GLYPH il permesso di costruire in sanatoria non era stato neppure rilasciato, esse semplicemente avviato il relativo iter, di talchè del tutto corretta si appalesa l’ del Giudice dell’esecuzione che, nel prendere atto del vano decorso del termine l’adempimento, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di eleme atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore del Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M. GLYPH
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese · e f ‘-‘ , processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 31 gennaio 2024 5