Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43888 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME
R.G.N. 26028/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMOLI il 23/04/1995
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di SPOLETO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 21 maggio 2024, il Tribunale di Spoleto, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale già concesso ad NOME con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 24/06/2020, irrevocabile dal 16/07/2020, e ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto della predetta sentenza con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Spoleto dell’11/04/2023, irrevocabile dal 29/04/2023, rideterminando la complessiva pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
La revoca del beneficio veniva disposta in applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., perchØ era stata concessa in relazione alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed € 2.000,00 di multa per alcuni reati commessi nell’anno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia con sentenza del 24/06/2020, irrevocabile dal 16/07/2020, ma successivamente NOME aveva riportato altra condanna alla pena di anni quattro di reclusione di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per un reato commesso il 06/05/2015 con sentenza del Tribunale di Spoleto dell’11/04/2023, irrevocabile dal 29/04/2023.
In conseguenza del riconoscimento del vincolo della continuazione il giudice dell’esecuzione ha così rideterminato il trattamento sanzionatorio: ritenuto piø grave il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Spoleto dell’11/04/2023, irrevocabile dal 29/04/2023, posta come pena base quella già inflitta con tale pronuncia pari ad anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, la stessa
veniva aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati oggetto della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 24/06/2020, irrevocabile dal 16/07/2020.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e sostiene che la revoca del beneficio doveva considerarsi illegittima in quanto il fatto oggetto della sentenza del Tribunale di Spoleto dell’11/04/2023, irrevocabile dal 29/04/2023, consumato il 06/05/2015, non Ł stato commesso in epoca anteriore a quella dei fatti-reato (consumati nell’anno 2014) per i quali era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 24/06/2020, irrevocabile dal 16/07/2020, ma in epoca successiva.
Richiama, inoltre, Sez. U, n. 11 del 1996, Da Leo, secondo cui la sentenza emessa all’esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dagli artt. 444 ss. cod. proc. pen., non ha natura di sentenza di condanna, e pertanto in essa non può essere identificato il presupposto al quale l’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena.
2.2 Con il secondo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo al calcolo della pena per i reati satellite e violazione dell’art. 533, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di motivare nel dettaglio i singoli aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite portati in continuazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha depositato memoria scritta con la quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso specificati.
2. E’ infondato il primo motivo.
L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa superi i limiti stabiliti dall’art. 163».
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930); e «l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01).
SicchŁ il provvedimento impugnato ha correttamente applicato l’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. ed Ł infondata la diversa interpretazione della disposizione sulla quale poggia il primo motivo di ricorso.
Il richiamo a Sez. U, n. 11 del 1996, Ł d’altra parte totalmente inconferente.
Anzitutto, la sentenza “patteggiata” Ł, in questo procedimento, la sentenza condizionalmente
sospesa, e non quella sopravvenuta, cui fa riferimento la pronuncia Sez. U, Da Leo. Il principio di diritto, da essa affermato, Ł stato poi superato da Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518-01. Tale principio riguardava, in terzo luogo, la fattispecie di revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., che ha come presupposto l’accertamento della commissione di un nuovo reato nel periodo di sospensione, e non la fattispecie odierna, che Ł quella della revoca di cui all’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., in cui assume rilievo il dato obiettivo del superamento del limite di pena entro il quale il beneficio piò essere concesso.
3. Il secondo motivo Ł invece fondato.
In relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia del 24/06/2020, irrevocabile dal 16/07/2020, che aveva ad oggetto piø fatti, Ł stato applicato un aumento cumulativo di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa, totalmente immotivato e senza distinguere la misura dell’aumento per ciascun fatto.
SicchŁ la decisione non risulta conforme al principio di diritto fissato dalle Sez U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01, secondo il quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)»
Sulla necessità di calcolare specificamente e motivare gli aumenti per i singoli reati satelliti ha insistito anche la giurisprudenza piø recente, affermando tra l’altro che «la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133, cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati “quoad poenam” e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti» (cfr. Sez. 2, n. 25273 dell’11/04/2024, Rv. 286681).
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio affinchŁ il Tribunale di Spoleto in diversa persona fisica rivaluti, compiutamente motivandola, la misura degli aumenti di pena per i reati satellite posti in continuazione.
Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell’aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Spoleto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME