Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8660 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/08/2025 del Tribunale di Pescara; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 agosto 2025 resa nel procedimento n. 8/2025 Reg. Es., le cui motivazioni sono state depositate il 10 settembre 2025, il Tribunale di Pescara, in veste di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 27 agosto 2009, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Perugia del 24 febbraio 2017, irrevocabile il 4 aprile 2018, che ne ha affermato la penale responsabilità in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso il 30 gennaio 2009, e l’ha
condannata alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.200,00 di multa inflitta.
A fondamento della decisione, il Giudice ha evidenziato che, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, la COGNOME è stata condannata, con sentenza divenuta irrevocabile il 19 maggio 2021, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, commesso il 26 aprile 2016 (e, quindi, in epoca antecedente al momento in cui la prima sentenza ha acquisito efficacia di cosa giudicata).
Ha, per l’effetto, evidenziato la sussistenza della causa di revoca obbligatoria regolata dall’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.
Ha nel contempo rigettato la richiesta del difensore della condannata che, oltre ad opporsi alla richiesta di revoca, ha invocato l’annullamento del diverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara del 14 gennaio 2025.
Ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto prospettato dal difensore de condannata, non era maturata la prescrizione della pena di anno uno e mes quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
GLYPH NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con il quale contesta la violazione di legge, la carenza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il difensore lamenta, anzitutto, che il giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo dei principi di diritto che regolano l’istituto della revoca del beneficio dell sospensione condizionale della pena.
Sostiene che detta revoca, secondo l’insegnamento del supremo consesso, va correlata «alla circostanza secondo cui la condizione ostativa ex artt. 164 e 168 cod. pen. fosse o meno nota documentalmente al giudice che emise la sentenza in data 27 maggio 2009 per fatti commessi anteriormente a quello oggetto della sentenza in questione, commesso in data 30 gennaio 2009, previa acquisizione del fascicolo dell’epoca».
Evidenzia, invece, come i fatti di reato sulla scorta dei quali è stata disposta la revoca del beneficio sono stati commessi tra il 2011 ed il 2012, in epoca successiva, cioè, alla data di commissione del reato di cui alla sentenza del G del Tribunale di Pescara del 27 maggio 2009, e non successivamente, invece, al passaggio in giudicato di detta sentenza.
Lamenta, ancora, che il giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca d’ufficio del beneficio ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen. e «dunque per ragioni
diverse dalla richiesta formulata dal P.M.» omettendo, in specie, di valutare se la COGNOME avesse riportato condanne per fatti commessi nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara.
Contesta, infine, che il Tribunale di Pescara ha reso una motivazione al limite dell’apparenza con riguardo alla richiesta difensiva volta ad ottenere una declaratoria di prescrizione della pena di anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa inflitta alla COGNOME nell’ambito di tre distinti procediment definiti con sentenze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Pescara (irrevocabili rispettivamente il 14 dicembre 2011, il 17 aprile 2012 ed il 19 ottobre 2012) i cui reati sono stati reputati avvinti dal vincolo della continuazione.
Rappresenta, infatti, che risulta ampiamente decorso il termine di cui all’art. 172 cod. pen. in relazione ad una pena che non è mai stata posta in esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondate sono le doglianze difensive prospettate con riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena della quale la COGNOME aveva beneficiato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 27 agosto 2009, irrevocabile il 4 aprile 2018.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, muovendosi nell’alveo della richiesta formulata dall’organo di accusa, per l’appunto formulata ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen, ha fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici che disciplinano la revoca obbligatoria del beneficio nell’ipotesi disciplinata da detta
disposizione.
Ha, infatti, correttamente apprezzato, anzitutto, che il reato per il quale la COGNOME ha riportato condanna con la seconda delle sentenze sopra richiamate è stato commesso anteriormente alla data del passaggio in giudicato della pronuncia con la quale la stessa aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena (il delitto è stato consumato il 24 aprile 2016, mentre l’irrevocabilità della sentenza è maturata il 4 aprile 2018).
Ha verificato, poi, che la seconda pronuncia di condanna è divenuta irrevocabile il 19 maggio 2021, entro il termine, pari ad anni cinque, «del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» che, come detto, si colloca il 4 aprile 2018 (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/201 dep. 2018, Szal, Rv. 274333 – 01).
A fronte di ciò, del tutto eccentrici ed inconferenti al caso in esame si atteggiano i richiami, operati dal difensore, ai principi di diritto espressi dalla Corte
cassazione nel suo più autorevole consesso (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 – 01).
Con detta pronuncia, infatti, le Sezioni unite del Giudice di legittimità hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza, cioè, di cause ostative – un’ipotesi del tutto estranea al caso qui in esame – a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione ed hanno conseguentemente disposto che, a tal fine, il predetto è tenuto ad acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.
GLYPH Del pari irricevibili si atteggiano le censure difensive prospettate dal difensore con riguardo al passo dell’ordinanza nella quale il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., l declaratoria di estinzione della pena di anno uno e mesi quattro di reclusione. Portata dirimente assume, invero, il fatto che sul tema devoluto il ricorso difetta radicalmente della necessaria autosufficienza.
Il difensore non ha infatti allegato alcun elemento a supporto del rappresentazione in esso operata che, per l’effetto, degrada ad asserzione labiale insuscettibile di essere sottoposta in questa sede a qualsivoglia verifica critica.
A tacere di ciò, è appena il caso di evidenziare come, a dar fede alle indicazioni fattuali riportate nel ricorso, la richiesta difensiva si atteggi in ogni caso ictu ocu/i infondata.
A dire del difensore, infatti, l’esecuzione della pena di mesi dieci di reclusione di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara irrevocabile il 14 dicembre 2011 – che avrebbe poi funto da base sulla quale sarebbero stati apportati aumenti per la continuazione sino alla pena finale di anno uno e mesi quattro della quale si invoca l’intervenuta estinzione – sarebbe stata in origine sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen., ma il relativo beneficio sarebbe stato, poi, revocato con ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 17 settembre 2024.
È quest’ultima data, quindi, e non quella del 14 dicembre 2011 che, all’eviden costituirebbe il dies a quo decennale dal quale far decorrere il termine disciplinato dall’art. 172, primo comma, cod. pen.
Peraltro, non può non aggiungersi come, nella stessa rappresentazione difensiva, i delitti avvinti dal vincolo della continuazione a quello di cui alla pronuncia appena menzionata sono della stessa indole (trattasi di condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e risultano commessi in epoca successiva al passaggio in giudicato di quest’ultima, circostanza, quest’ultima, che determinerebbe l’operatività della causa impeditiva alla declaratoria di estinzione della pena disciplinata di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2026