Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8305 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/7/2025 del Tribunale di Marsala
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18.7.2025, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione di una precedente ordinanza resa su una richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME dal Tribunale di Marsala con sentenza del 16.9.2020, irrevocabile il 27.6.2023.
1.1 Il giudice dell’esecuzione ha dato atto che nell’udienza camerale il difensore del condannato ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Marsala, in quanto in data 22.2.2024, nelle more
dell’annullamento della Corte di cassazione pronunciato il 10.9.2024, è divenuta irrevocabile una sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo del 16.10.2023, con cui è stata riformata una sentenza del Tribunale di Marsala. Di conseguenza, la competenza in sede di esecuzione deve essere attribuita alla Corte di appello di Palermo e prima ancora, per la presentazione dell’istanza, alla Procura AVV_NOTAIO presso la stessa Corte, anche perché il primo procedimento doveva considerarsi estinto a seguito della cassazione senza rinvio.
Il Tribunale ha disatteso questa preliminare eccezione, ritenendo che nel caso di specie, a seguito dell’annullamento senza rinvio, il procedimento doveva riprendere senza preclusioni, avendo non a caso il giudice di legittimità (che ha annullato per motivi inerenti alla sola instaurazione del contraddittorio) disposto la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso onde provvedere sull’originaria istanza dell’11.7.2023, data in cui sussisteva la competenza sia del AVV_NOTAIO della Repubblica che del Tribunale di Marsala, a nulla rilevando che a seguito dell’annullamento sia stato emesso un nuovo decreto di fissazione dell’udienza e che il procedimento abbia assunto un numero differente: l’istanza su cui provvedere è la medesima.
1.2 Quanto, poi, al merito, il giudice dell’esecuzione ha chiarito che il pubblico ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale ai sensi degli artt. 168, comma terzo, e 164, comma quarto, cod. pen., in quanto COGNOME ha riportato una precedente condanna a pena non sospesa di un anno di reclusione e 300 euro di multa con sentenza del Tribunale di Marsala del 16.10.2018, irrevocabile il 7.6.2022: pena che -cumulata con quella di cui alla sentenza successiva del 16.9.2020 -supera i limiti di legge.
A questo proposito, il difensore ha opposto che in cognizione almeno la Corte d’appello aveva contezza di due precedenti condanne di NOME, irrevocabili rispettivamente il 28.1.2017 e il 17.10.2017, con cui gli era stato già concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Tuttavia, i l giudice dell’esecuzione ha osservato che l’istanza di revoca riguarda la presenza di una diversa causa ostativa e, cioè, la condanna del 16.10.2018, divenuta irrevocabile il 7.6.2022, la quale certamente non era nota al giudice della cognizione, essendo divenuta irrevocabile in data successiva alla sentenza d’appello (poi a sua volta divenuta irrevocabile nel 2023).
Di conseguenza, l’ordinanza, argomentando che l’art. 674, comma 1 -bis , cod. proc. pen. ha attribuito al giudice dell’esecuzione un potere di revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando rileva la sussistenza di cause che ostavano ab origine alla concessione del beneficio, e ciò anche qualora al momento dell’adozione del beneficio l’antecedente condanna non fosse ancora divenuta definitiva, ha accolto l’istanza del pubblico ministero.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 655, 665 e ss., 620 e ss. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione illogica.
In particolare, rileva che la richiesta di revoca della sospensione condizionale non poteva essere retrodatata al 2023, perché a seguito di quella richiesta è stato celebrato un procedimento annullato senza rinvio dalla Corte di cassazione. Di conseguenza, la richiesta doveva considerarsi come presentata nuovamente nel settembre 2024, in quanto diretta all’instaurazione di un distinto procedimento camerale.
La circostanza che la Corte di cassazione abbia disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso è un mero adempimento esecutivo e non radica la competenza della predetta autorità giudiziaria a decidere nuovamente sulla istanza. La legittimazione a chiedere la revoca era transitata in capo alla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Palermo per effetto della irrevocabilità di una successiva sentenza, sicché l’ istanza avrebbe dovuto essere considerata inammissibile in quanto proposta da soggetto non legittimato.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 168, 164 cod. pen., 674 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione illogica.
L’o rdinanza impugnata -sostiene il ricorrente -è erronea, perché ha revocato il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., nonostante le cause ostative alla nuova concessione fossero note al giudice della cognizione.
Risulta, infatti, che nel casellario giudiziale a disposizione della Corte d’appello figurassero già due condanne irrevocabili a pena sospesa risalenti al 2017. Quindi, le argomentazioni rese in riferimento alla sentenza del 16.10.2018 non sono dirimenti, perché la revoca è stata posta in relazione con la concessione per la terza volta del beneficio della sospensione condizionale.
Con requisitoria scritta trasmessa il 7.10.2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che non rileva la sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi, poiché la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda (nella specie, il Tribunale di Marsala): di conseguenza, la sospensione condizionale della pena è stata correttamente
revocata per la ragione che la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.
Quanto al primo motivo, la decisione del giudice dell’esecuzione sulla eccezione difensiva di incompetenza è incensurabile e richiama appropriatamente la circostanza che la sentenza rescindente, annullando senza rinvio la precedente ordinanza per una violazione del contraddittorio, aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso.
Dipendendo l’annullamento senza rinvio da un vizio formale della ordinanza, ‘l’ulteriore corso’ in funzione del quale gli atti sono stati trasmessi al giudice serviva ad assicurare che l’originaria istanza del condannato non rimanesse senza decisione.
È proprio in conseguenza della necessità che l’istanza avesse corso , dunque, che è stata poi fissata una nuova udienza camerale dal giudice cui sono stati restituiti gli atti e che la cancelleria dello stesso giudice ha provveduto ad una nuova iscrizione del fascicolo (cancelleria, peraltro, espressamente tenuta, ai sensi dell’art . 625 , comma 4, cod. proc. pen., all’annotazione della decisione della corte in margine o in fine all’originale della decisione impugnata).
Ma questo non ha affatto determinato -come censurato nel ricorso -che l’ istanza da decidere fosse divenuta altra da quella su cui era intervenuta l ‘ordinanza cassata: il giudice di legittimità ha annullato la decisione (l’effetto rescindente comporta l’eliminazione dell’atto viziato), ma non l’istanza, di cui è richiesta tuttora la definizione, sia pure alla luce del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento.
Di conseguenza, quella che si instaura a seguito dell’annullamento è una ulteriore fase del giudizio di merito, rispetto alla quale sono indifferenti, ove non altrimenti disposto, modifiche della competenza intervenute dopo che esso è stato ritualmente incardinato, in forza del principio della “perpetuatio jurisdictionis” (v. Sez. 1, n. 5666 del 30/10/1996, Confl. comp. in proc. Perreca, Rv. 206250 – 01)
Del tutto correttamente, pertanto , il giudice dell’esecuzione ha affermato che la competenza a provvedere permanesse in capo al Tribunale di Marsala, in quanto competente alla data di presentazione dell’istanza.
Infatti, la competenza del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la
sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Sez. 1, n. 23252 del 19/5/2010, Confl. comp. in proc. Chiarello, Rv. 247648 -01; Sez. 1, n. 24438 del 3/6/2008, Confl. comp. in proc. Torres, Rv. 240811 -01; Sez. 1, n. 49256 del 21/10/2004, Garofalo, Rv. 230301 -01).
Il primo motivo, quindi, è da considerarsi infondato.
Il secondo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con il thema decidendum e censura l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con doglianze che non attengono strettamente alle ragioni della decisione impugnata.
È vero quanto afferma il ricorrente, e cioè che la Corte d’appello, al momento della concessione in sede di cognizione del beneficio ex art. 163 cod. pen. per la terza volta nel 2020, aveva cognizione di due precedenti sospensioni condizionali della pena : del resto, il giudice dell’esecuzione non lo nega.
Tuttavia, il pubblico ministero ha chiesto, non di correggere l’eventuale errore consistito nella concessione del beneficio per la terza volta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. (come risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 95 del 1976 Corte cost.), bensì di revocare la sospensione condizionale per la violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui fa divieto di concederla quando la pena, cumulata con quella irrogata con una precedente condanna, supera i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen.
Nel caso di specie la ‘precedente condanna’ richiamata dal pubblico ministero e, conseguentemente , dal giudice dell’esecuzione non è una di quelle (del 28.9.2016 e del 9.5.2017) che risultava già al giudice della cognizione, ma un’altra che è passata in giudicato (in data 7.6.2022) prima della sentenza (del 21.4.2022) con cui veniva concesso il beneficio per la terza volta e, pertanto, senza che ciò risultasse al la Corte d’appello .
Si tratta, quindi, di un caso in cui la revoca della sospensione condizionale della pena è giustificata dall’art. 674, comma 1 -bis , cod. proc. pen., ove è previsto che il giudice dell’esecuzione provvede alla revoca quando rilevi l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. (concessione della sospensione condizionale in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di causa ostative).
Si tratta, appunto, delle disposizioni normative cui ha fatto puntualmente riferimento il giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento (cfr. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 – 01), sicché anche il secondo motivo è da considerarsi infondato.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12.12.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME