Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15689 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
COGNOME NOME nato a Bologna il 07/03/1954 avverso l’ordinanza del 21/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Napoli letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di «ripristino della sospensione condizionale della pena» di due anni di reclusione concessagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 25 febbraio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2020, già revocata dal Giudice dell’esecuzione con ordinanza in data 3 maggio 2024.
A ragione della decisione ha osservato che sulla revoca del beneficio si era già espresso con il precedente provvedimento e ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, perchØ equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato cui essa si riferisce» (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, COGNOME, Rv. 282377 – 01).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato, deducendo un unico motivo, con cui denuncia la violazione degli artt. 163, 168 e 169 cod. pen.
Evidenzia il ricorrente che il Giudice dell’esecuzione avrebbe posto a fondamento della decisione un arresto giurisprudenziale non pertinente, perchØ, nel caso che ci occupa, la nuova condanna a pena sospesa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, irrevocabile il 16 maggio 2020, era intervenuta quando gli effetti estintivi del reato e della pena di cui alla
sentenza del Tribunale di Bologna in data 8 febbraio 2006, irrevocabile il 1° marzo 2006, si erano già verificati per essere i fatti ascritti con la prima delle cennate sentenze stati commessi dall’aprile del 2014.
Doveva, invece, applicarsi al caso di specie il principio espresso da Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 16 dicembre 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso deduce censure manifestamente infondate.
Non Ł superfluo preliminarmente chiarire che l’ipotesi di revoca che viene qui in rilievo Ł quella di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2021, n. 128, secondo cui la sospensione condizionale della pena Ł revocata ove concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
La revoca in esame può essere disposta sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione (art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a condizione, in entrambi i casi, che i precedenti ostativi fossero ignoti al giudice che aveva concesso il beneficio obiettivamente non spettante, essendo il giudice, che delibera sulla revoca, tenuto ad acquisire, anche d’ufficio, il fascicolo del giudizio antecedente per la doverosa verifica al riguardo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 282084).
Di recente Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 hanno chiarito che Ł, tuttavia, legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.
Ciò premesso, osserva il Collegio come il ricorrente – nell’invocare l’applicazione del principio espresso in Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286411 – 01, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si Ł ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena» – muova dall’errato presupposto secondo cui, nell’ipotesi in parola, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto con la sentenza Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Napoli del 25 febbraio 2020, irrevocabile il 16 maggio 2020, perchØ i fatti oggetto di quel giudizio risalivano all’aprile 2014 mentre il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Bologna in data 8 febbraio 2008, irrevocabile il 1° marzo 2006, era già a quella data estinto.
Nella motivazione della sentenza COGNOME, invero, si evidenzia che l’istituto della revoca previsto dall’art. 168, terzo comma, cod. pen. – che ha struttura e funzione del tutto diverse da
quelle stabilite nel primo comma della medesima disposizione e che non Ł correlata al verificarsi di fatti nuovi che si pongano come fattore risolutivo del beneficio già concesso, nØ si atteggia a revoca di carattere decadenziale, costituendo piuttosto esercizio di un vero e proprio ius poenitendi «dev’essere raccordato con quanto previsto dall’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di far luogo all’esecuzione della pena principale e delle pene accessorie una volta che, ultimata la probation, il condannato non sia incorso, nel relativo arco di tempo, in comportamenti che ne abbiano contraddetto lo spirito, ossia in recidive considerate dalla norma rilevanti, e abbia soddisfatto gli obblighi impostigli» e che, in virtø di tali caratteristiche, «la revoca in esame non interviene a sanzione di condotte sopravvenute, idonee, in quanto manifestatesi nel corso del quinquennio (o biennio), e solo perchØ tali, ad escludere l’operatività del meccanismo di estinzione del reato. Se la legge consente ora, a certe condizioni, di rimediare a un vizio genetico del provvedimento concessivo, l’attivazione del rimedio incontra un limite, logico e giuridico, nell’antecedente avveramento dell’effetto estintivo ex art. 167 cod. pen., posto che tale effetto non Ł normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., e posto che l’effetto stesso risulta irreversibile, beninteso al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, pur se la relativa declaratoria (implicitamente ammessa dall’ordinamento: Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, COGNOME, Rv. 235167) non sia ancora intervenuta». La soluzione indicata – si osserva inoltre- «Ł coerente con il quadro normativo, in cui l’esito di estinzione del reato si produce per legge alla presenza delle condizioni stabilite (analogamente, a proposito dell’analogo istituto previsto in caso di pena patteggiata, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268994), nonchØ con le esigenze di stabilità del sistema e di certezza delle situazioni giuridiche», posto che «a ragionare diversamente, il condannato – pur in assenza di fatti colpevoli successivi, e rigorosamente delimitati nel tempo, a sØ ascrivibili – rimarrebbe esposto sine die all’eventualità di un’esecuzione penale, ancorchØ in origine illegittimamente sospesa, oltre ogni ragionevole limite di proporzione tra il trascorrere inerte del tempo e il rilievo della persistente necessità di punire».
3. ¨ dunque evidente che il richiamato principio di diritto non si attaglia al caso che ci occupa
Piuttosto, la pretesa del ricorrente di elidere gli effetti della precedente condanna per effetto dell’avvenuta declaratoria di estinzione, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., alla luce della previsione normativa secondo cui, in tal caso, si estingue il reato e non ha luogo l’esecuzione della pena, Ł manifestamente infondata, in quanto: a) nel caso di specie, non si pone un problema di esecuzione della pena piø antica; b) l’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicchØ di questa deve tenersi conto in linea generale, e certamente ai fini della verifica dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 277457 – 01; Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 – 01, con riguardo alla rilevanza della precedente condanna, ad es., ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen.)
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME