Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38205 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di URBINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di Urbino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e 51 euro multa, applicata a NOME COGNOME con sentenza del 17 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2022, subordinatamente al versamento della somma di euro 200, a titolo risarcitorio, in favore della persona offesa NOME COGNOME.
Ha, in proposito, ritenuto che, non avendo COGNOME esercitato l’azione civile nel processo penale, il giudice della cognizione non avrebbe potuto subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, secondo quanto di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più autorevole (Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, COGNOME, Rv. 284969 – 01) e che l’omessa impugnazione della statuizione confliggente con tale principio di diritto, sulla quale si è, dunque, formato il giudicato, non esclude di un intervento in fase esecutiva, volto a ripristinare la fisiologia del sistema.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione esercitato un potere che non gli spetta, a ciò ostando l’intangibilità del giudicato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena «può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, COGNOME Nittis, Rv. 259628 – 01).
Tale principio è stato, peraltro, riaffermato dal massimo organo nomofilattico, nella parte motiva (cfr., in specie, pagg. 7-8) della sentenza n. 32939 del 27/04/2023, ove si ribadisce a chiare lettere che il giudice
dell’esecuzione non è abilitato, in casi consimili, ad intervenire sulla statu definitiva.
Ne discende che non essendo stata impugnata, sul punto, la sentenza che aveva subordiNOME la sospensione condizionale della pena irrogata a COGNOME pagamento della somma di 200 euro a titolo di risarcimento del danno patit dalla persona offesa, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto rigettar richiesta di revoca della sospensione condizionale per omesso compimento dell’attività cui il beneficio è stato subordiNOME sul mero rilievo – quantu avallato dalla giurisprudenza di legittimità – dell’irritualità di quel determ punto della decisione.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con i conseguente rinvio al Tribunale di Urbino affinché proceda ad un nuovo giudizio che, libero nell’esito, prescinda dall’omessa costituzione di parte civile persona offesa alla quale COGNOME avrebbe dovuto corrispondere l’import indicato dal giudice della cognizione, dovendosi, piuttosto, verificar l’imputato ha o meno ottemperato a quanto prescrittogli e, in caso negativo, ciò sia accaduto per causa a lui ascrivibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino.
Così deciso il 27/06/2024.