Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG Vitk.te,V511 1. 1 ce et GLYPH >0 -e ccAzrel~tro ottl
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 29 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Catania quale giudice della esecuzione – ha disposto la revoca «del beneficio de sospensione condizionale concesso a COGNOME NOME con la sentenza del Tribunale di Siracusa del 5 novembre 2015, nonché quello concesso all’interessato con sentenza GUP del Tribunale di Catania del 12 marzo 2015».
1.1 II fatto che ha dato luogo alla revoca è rappresentato, secondo il G.E., d commissione di reati avvenuta in data 18 novembre 2021 (giudicati con sentenza emessa in data 27 gennaio 2022 dal Tribunale di Catania, irrevocabile il 15 ottob 2022) in rapporto alla decisione del 5 novembre 2015 (irrevocabile il 30 dicembr 2016).
1.2 Quanto alla prima decisione (del 12 marzo 2015) si evidenzia che la revoca v disposta perché la pena, cumulata con quella di cui alla ulteriore decisione (de gennaio 2016) supera il limite di legge.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si ded limitatamente alla revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 1 marzo 2015 – la erronea applicazione di legge.
2.1 D ricorrente evidenzia quanto segue:
con la decisione del 12 marzo 2015 è stata applicata la pena di anni uno e me quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa;
con quella del 26 gennaio 2016 (irrevocabile il 27 marzo 2016) non è stat applicata, come ritenuto dal G.E., la pena di anni uno, mesi sei e giorni ven reclusione, ma è stata riconosciuta la continuazione con il fatto oggetto della p decisione. Dunque in realtà il ‘peso sanzionatorio’ della seconda decisione è pa mesi due e giorni venti di reclusione e non vi è superamento del limite di legge
Il ricorso, limitato alla revoca della pena sospesa concessa con la sentenz 12 marzo 2015, è fondato.
3.1 II G.E. non ha tenuto conto del fatto che la decisione emessa il 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Catania (irrevocabile il 27 marzo del 2016) nei confronti
COGNOME NOME (allegata all’atto di ricorso) riconosce – su concorde richiesta parti – la continuazione tra il fatto giudicato con la sentenza del 12 marzo 20 il fatto oggetto del giudizio all’epoca in corso, sicchè la pena di un anno sei m venti giorni (+ multa) va ritenuta inflitta per il reato continuato, fermo resta beneficio della pena sospesa.
3.2 Si tratta di un errore sul contenuto delle due decisioni – indotto formulazione del certificato penale – che impone l’annullamento, in tale par della decisione impugnata per una nuova valutazione dello stato esecutivo dell’attuale ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Giudice per le Indagin Preliminari del Tribunale di Catania del 12 marzo 2015, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente