Revoca Sospensione Condizionale: il Patteggiamento è equiparato a Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di esecuzione penale: la sentenza di patteggiamento è un titolo idoneo a determinare la revoca sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Questa decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando come la commissione di un nuovo reato nel periodo di prova vanifichi il beneficio, indipendentemente dalla forma del nuovo provvedimento di condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro l’ordinanza del Tribunale che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessogli con una sentenza di alcuni anni prima. Il motivo della revoca era la commissione di un nuovo reato, un furto aggravato, per il quale l’imputato era stato condannato con una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.
Il ricorrente sosteneva due argomenti principali: in primo luogo, che un precedente decreto penale non potesse costituire titolo per la revoca; in secondo luogo, che la successiva condanna tramite patteggiamento, non contenendo un pieno accertamento di responsabilità, non fosse idonea a giustificare la revoca del beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi gli argomenti “manifestamente infondati”. I giudici hanno chiarito che il provvedimento impugnato non si basava su un precedente decreto penale, ma sulla commissione del nuovo reato di furto aggravato, commesso entro il quinquennio previsto dalla legge e accertato con sentenza irrevocabile.
Questo punto è cruciale per comprendere la logica della Corte e le implicazioni per chi beneficia della sospensione condizionale.
Le motivazioni e l’impatto sulla revoca sospensione condizionale
Il cuore della decisione risiede nell’equiparazione, ai fini della revoca del beneficio, tra una sentenza di condanna tradizionale e una sentenza di patteggiamento. La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui il patteggiamento non comporterebbe un accertamento di responsabilità.
Citando una sentenza a Sezioni Unite (n. 17781/2006), la Cassazione ha ricordato che la legge equipara la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a una sentenza di condanna, salvo espresse deroghe. Poiché l’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale non prevede alcuna deroga in tal senso, la sentenza di patteggiamento costituisce a tutti gli effetti un titolo valido per la revoca sospensione condizionale.
La logica è chiara: il beneficio della sospensione è concesso sulla fiducia che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati. La commissione di un nuovo delitto nel periodo di prova, accertata con sentenza irrevocabile (anche di patteggiamento), dimostra che tale fiducia è stata mal riposta, rendendo necessaria la revoca.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica. Chi ha ottenuto la sospensione condizionale della pena deve essere consapevole che qualsiasi nuovo reato commesso nel periodo stabilito dalla legge (solitamente cinque anni per i delitti) porterà quasi certamente alla revoca del beneficio. Non ha alcuna importanza che la nuova condanna derivi da un rito abbreviato, un dibattimento o un patteggiamento. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo legalmente equiparata a una condanna, fa scattare l’automatismo della revoca, con la conseguenza che il condannato dovrà scontare sia la pena originariamente sospesa sia quella inflitta per il nuovo reato.
Una condanna tramite patteggiamento può causare la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna e costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale, in assenza di una specifica previsione di deroga.
Qual è stato il motivo effettivo della revoca nel caso esaminato?
La revoca è stata disposta a causa della commissione di un nuovo reato (furto aggravato) nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio, e non per l’intervento di un precedente decreto penale, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché gli argomenti proposti erano manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare con una sentenza a Sezioni Unite che ha già chiarito l’equiparazione tra patteggiamento e sentenza di condanna ai fini della revoca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5641 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il 08/05/1992
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
l’argomento secondo cui la successiva condanna riportata con decreto penale non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Pavia del 13 gennaio 2020 Ł manifestamente infondato, in quanto inconferente con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, atteso che ia revoca della sospensione condizionale non Ł stata disposta per l’intervento di tale titolo, ma per la commissione del reato nel quinquennio, reato di furto aggravato commesso il 9 ottobre 2023, ed accertato con sentenza del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023, irrevocabile il 28 ottobre 2023;
l’argomento secondo cui tale condanna del Tribunale di Pavia del 10 ottobre 2023 non poteva costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale in quanto pronunciata nelle forme dell’applicazione pena, e quindi non contenente un accertamento della responsabilità, Ł manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘la sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, Sentenza n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME