Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28145 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28145 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIANORO il 10/05/1958
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE DI ROVIGO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria in data 8 maggio 2025 a firma dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 13 dicembre 2024, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza del medesimo Tribunale in data 4 giugno 2014, confermata dalla Corte d’appello di Venezia in data 6 maggio 2019 (irrevocabile il 20 settembre 2019).
A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che la richiamata sentenza, che aveva condannato la Conti alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di
multa, aveva concesso il beneficio in violazione del limite posto dall’art. 164, comma 4, cod. pen. atteso che, con precedente pronuncia della Corte d’appello di Bologna in data 31 gennaio 2014, la COGNOME era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 740 di multa, pena sospesa.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, formulando un’unica censura, con la quale lamenta la violazione dell’art. 623 cod. proc. pen., in quanto il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto posto dalla sentenza n. 33560 del 9 giugno 2023 con cui la Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena.
Secondo la ricorrente, il giudice del rinvio, in esecuzione del mandato della sentenza rescindente, avrebbe dovuto limitarsi a verificare che la Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, aveva conoscenza della precedente condanna riportata dalla Conti; non avrebbe invece potuto revocare la sospensione condizionale della pena facendo applicazione della «nuova» giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 36460 del 30/05/2024.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso, richiamando a sostegno delle argomentazioni già svolte il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite COGNOME, secondo cui l’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile, anche se sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza dopo la sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196893 -01).
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.
La Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 37883 del 2024, aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del medesimo Tribunale in data 4 giugno 2014 e confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 6 maggio 2019, in quanto concessa in violazione dei limiti di pena previsti dall’art. 164, comma 4
cod. pen., senza aver accertato -attraverso l’acquisizione del fascicolo del giudizio -se la Corte territoriale fosse stata a conoscenza o meno della esistenza della causa ostativa costituita dalla precedente sentenza di condanna che aveva già concesso i l beneficio. In sostanza, l’annullamento era conseguito al mancato controllo ex actis , se i precedenti ostativi risultassero documentalmente noti al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
Tale accertamento risultava indispensabile in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è di ostacolo alla possibilità di revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva, non la mera conoscibilità da parte del giudice della cognizione della causa ostativa, bensì la conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 -01).
2.1. Il giudice del rinvio, attenendosi al mandato della sentenza rescindente, ha operato tale verifica acquisendo il fascicolo e verificando che, al momento della sentenza in data 4 giugno 2014, al Tribunale di Rovigo era ignota l’esistenza della causa ostativa in quanto il casellario risultava nullo; diversamente, detta causa ostativa era nota alla Corte d’appello. Questa, tuttavia, non aveva pronunciato sul punto in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione.
2.2. Ciò posto, il giudice dell’esecuzione ha tratto le conseguenze da tale accertamento che su di lui incombeva, dando applicazione al principio affermato dalle Sezioni unite COGNOME, secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, in quanto a quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
Tale principio -a differenza di quanto affermato dalla ricorrente -non contrasta né si sovrappone a quello affermato dalla sentenza rescindente, ma regola le conseguenze dell’accertamento eseguito dal giudice dell’esecuzione in attuazione del mandato della sentenza rescindente.
L’ordinanza impugnata ha messo in evidenza che al giudice di appello non era stata devoluta la cognizione del punto relativo alla sospensione condizionale della pena e non risultava che pubblico ministero avesse proposto impugnazione contro la sentenza di primo grado che aveva illegittimamente concesso il beneficio.
2.3. Se, dunque, il punto della sentenza concernente la sospensione condizionale non ha formato l’oggetto della devoluzione al giudice d’appello, il fatto che agli atti del fascicolo di quel giudice vi fosse attestazione documentale dei precedenti ostativi alla concessione non ha determinato alcuna preclusione all’intervento
revocatorio del giudice dell’esecuzione, perché il giudice di appello non aveva cognizione del punto e non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione, nemmeno implicita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME