Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41900 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 26/05/2025 della Corte d ‘ appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell ‘ esecuzione, su richiesta del Procuratore generale presso la medesima Corte, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza di applicazione di pena resa dal Tribunale di Paola il 29 settembre 2011, per essere intervenuta condanna, divenuta definitiva il 3 aprile 2024, per fatti commessi nel quinquennio (28 gennaio e febbraio 2013), dal passaggio in giudicato della prima sentenza indicata.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a tre motivi di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell ‘ art. 127, comma 1 e 5, cod. proc. pen. che prescrive a pena di nullità il termine di dieci giorni prima dell ‘ udienza per la notifica dell ‘ avviso al condannato.
Con memoria del 21 maggio 2025 era stato evidenziato il mancato rispetto del termine a comparire di cui all ‘ art. 127 cod. proc. pen. per essere stato notificato l ‘ avviso di fissazione per l ‘ udienza del 26 maggio 2025, in data 18 maggio 2025. Anche nelle conclusioni finali il condannato aveva chiesto rinvio non essendo stato possibile accedere agli atti nei tempi ristretti concessi, in violazione di quello previsto dall ‘ art. 127 citato.
L ‘ eccezione non ha trovato alcuna motivazione nell ‘ ordinanza della Corte di appello di Catanzaro.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 167, 168 cod. pen. e 444, 445 cod. proc. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso di specie, riguarda una sentenza di applicazione di pena nella quale la richiesta di pena concordata era stata subordinata alla concessione del beneficio. Peraltro, successivamente, con provvedimento del 26 marzo 2021, il giudice dell ‘ esecuzione per effetto della pronuncia della Corte cost. n. 32 del 2014 aveva ridotto la pena applicata in quella di anni uno di reclusione e aveva provveduto ai sensi dell ‘ art. 445 del codice di rito a dichiarare l ‘ estinzione del reato ed ogni effetto penale.
Tale declaratoria, a parere del ricorrente, preclude la possibilità di revocare la sospensione condizionale già concessa anche qualora si accerti che, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della pronuncia di applicazione di pena, il soggetto abbia commesso un ulteriore delitto; ciò in quanto interviene una pronuncia, quella di estinzione del reato, che è assistita da definitività che la rende irretrattabile non essendo ammessa alcuna possibilità di revoca degli effetti favorevoli già prodotti, nemmeno nell ‘ ipotesi in cui emerga, successivamente, la commissione di un nuovo delitto nel periodo quinquennale dall ‘ irrevocabilità della sentenza di applicazione di pena.
Si richiamano precedenti indicati come in termini (Sez. 1, n. 26990 del 21 giugno 2023; n. 23413 del 11 giugno 2024; n. 32208 del 1° settembre 2022, non massimati).
L ‘ ordinanza impugnata richiama una pronuncia di legittimità che non si riferisce al caso di specie. In essa si fa riferimento al fatto che la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio è una sentenza di applicazione di pena e che successivamente è intervenuta una pronuncia con la quale è stato dichiarato estinto il reato sul presupposto della mancanza di condanna per altri reati commessi nel successivo quinquennio.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa le eccezioni di cui ai precedenti motivi, con violazione degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il secondo e terzo motivo sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.
Non ignora il Collegio l ‘ indirizzo richiamato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta depositata, secondo il quale (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Rv. 287153 -01) ‘in tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell ‘ esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell ‘ esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta “ope legis”. Tale richiamo, tuttavia, non tiene conto della natura della pronuncia con la quale è stato applicato il beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti.
Dunque, nella presente sede si intende dare continuità all ‘ indirizzo giurisprudenziale – che in questa sede si richiama e condivide (tra le altre, Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276201; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994; Sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 242664) – secondo il quale la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell ‘ art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio dall ‘ irrevocabilità della sentenza, un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti già prodotti (v. anche Sez. 1, n. 23413 del 14/02/2024, non massimata; Sez. 1, n. 26990 del 29/03/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 32208 del 14/02/2022, COGNOME, non massimata).
La dichiarazione di estinzione del reato, infatti, rimane caratterizzata nel tempo da definitività anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso, nel quinquennio dall ‘ irrevocabilità della sentenza, un ulteriore delitto, poiché in tale caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca di effetti favorevoli già prodottosi. Peraltro,
nel caso in esame, risulta adottato provvedimento con il quale in sede esecutiva, si è preso atto, espressamente, ai sensi dell ‘ art. 445 del codice di rito dell ‘ intervenuta estinzione del reato e di ogni altro effetto penale.
Tanto impone l ‘ annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice dell ‘ esecuzione ai sensi dell’art. 625, comma 3, cod. proc. pen., conclusione che assorbe ogni valutazione sul primo motivo di ricorso inerente all ‘ asserita intempestività della notifica per l ‘ udienza fissata dinanzi al Giudice dell ‘ esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l ‘ ordinanza impugnata.
Così deciso, il 5 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME