Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 11 maggio 2023, il GIP del Tribunale di Bologna ha disposto, in executivis, la revoca, nei confronti di NOME COGNOME, della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione inflitta sentenza di quell’ufficio del 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 3 genn 2018, ritenendone sussistenti i presupposti sulla scorta del contenuto casellario giudiziario, atteso che il condannato aveva già usufruito del benef con sentenza del 13 marzo 2008, irrevocabile il 31 ottobre 2008, che avev inflitto all’interessato la pena di mesi due giorni quindici di reclusione e 100 di multa.
Ha, in proposito, rilevato il superamento, a seguito delle predette condann dei limiti previsti dall’art. 163 cod. pen., richiamati dall’art. 164 comma pen., e ha pertanto disposto la revoca della sospensione condizionale della pe ai sensi dell’art. 168 comma 4 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 168 comma 3 e 164 comma 4 cod. pen. nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Bologna omess verificare se il precedente penale ostativo risultasse documentalmente al giud della cognizione mediante l’esame e l’acquisizione del relativo fascic processuale.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come è noto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti antecede al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio.
L’art. 164, quarto comma, cod. pen. prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con u scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizional della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precede condanna non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
2.1 La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il gi dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale del pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, in presenza di caus ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifi riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, R 264381).
2.2. Nel caso di specie, il beneficio oggetto di revoca è stato in e concesso in presenza di cause ostative, posto che il giudice di merito ha disp una seconda sospensione condizionale della pena che cumulata con quella precedente concessa supera il limite di due anni.
Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, una volta acclarata la causa di re avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall’ consolidata elaborazione ermeneutica. In forza dei principi sopraindicati, infat giudice dell’esecuzione non può revocare il beneficio della sospension condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, co pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosse documentalmente note al giudice della cognizione.
In particolare, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pu ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, è onerato, in preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali osta risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto del concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. pro e provvedere all’acquisizione, in originale o copia, del fascicolo processuale giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto del richiesta di revoca.
L’ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall’art. 168, terzo comma, e dall’art. 164 cod. pen., m ha dato atto di aver effettuato il controllo ex acti, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata.
Alla luce dei principi sopraindicati, l’ordinanza impugnata deve esse annullata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bologna, funzione di giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente