Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/seftt4te le conclusioni del PG A. • f’ .><- GLYPH ei-Lk rec ecc-of,ei~:t – c. ot-e.(
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 14 aprile 2023, il GIP Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione, ha disposto la revoca, n confronti di NOME COGNOMECOGNOME della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza di quell’ufficio del 5 g 2013, divenuta irrevocabile il 29 giugno 2013, ritenendone sussistent presupposti sulla scorta del contenuto del casellario giudiziale, atteso condannato aveva già usufruito del beneficio con sentenza del 27 settembr 2010, irrevocabile il 30 novembre 2011, che aveva inflitto all’interessato la di anni uno e mesi uno di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, deducendo violazione dell’art. 164 comma 4 cod. pen., per avere il Tribunale Bologna omesso di verificare se il precedente penale ostativo risulta documentalmente al giudice della cognizione mediante l’esame e l’acquisizione del relativo fascicolo processuale.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come è noto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di alcune cause ostative, rappresentate da fatti anteced al passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio.
L’art. 164, quarto comma, cod. pen. prevede che tale beneficio non possa essere concesso più di una volta, se non quando il giudice di merito, con scelta discrezionale, decida di disporre una seconda sospensione condizional della pena che, in ogni caso, cumulata con quella irrogata con la precede condanna non può superare i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
2.1 La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il g dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale del pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, in presenza di cau ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice del cognizione.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifi
riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, R 264381).
2.2. Nel caso di specie, il beneficio oggetto di revoca è stato in e concesso in presenza di cause ostative, posto che il giudice di merito ha disp una seconda sospensione condizionale della pena che cumulata con quella precedente concessa supera il limite di due anni.
Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, una volta acclarata la causa di re avrebbe dovuto dare atto di aver effettuato il controllo richiesto dall’ consolidata elaborazione ermeneutica. In forza dei principi sopraindicati, infat giudice dell’esecuzione non può revocare il beneficio della sospensio condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non foss documentalmente note al giudice della cognizione.
In particolare, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pu ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, è onerato, in preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ost risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto de concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitar anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. pro e provvedere all’acquisizione, in originale o copia, del fascicolo processual giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto del richiesta di revoca.
L’ordinanza impugnata, dunque, ha disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall’art. 168, terzo comma, e dall’art. 164 cod. pen., m ha dato atto di aver effettuato il controllo ex acti, necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata.
Alla luce dei principi sopraindicati, l’ordinanza impugnata deve ess annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in funzione giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
9 GLYPH o NOME GLYPH . E-, GLYPH -F4 cl cn GLYPH [: Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Così deciso il 7 dicembre 2023