Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34028 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata in FRANCIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/05/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Busto Arsizio – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato precedentemente concesso a NOME COGNOME:
dal Tribunale di Varese con sentenza del 04/09/2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano in data 21/09/2020 e passata in giudicato il 10/02/2022;
dal Tribunale di Forlì con sentenza del 27/10/2020, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna il 18/10/2023 e passata in giudicato il 07/05/2024;
dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 25/09/2024, passata in giudicato il 26/11/2024.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. La ricorrente Ł stata estradata in Italia solo per il p.p. n. NUMERO_DOCUMENTO, pendente presso il Tribunale di Verona, tanto che al Magistrato di sorveglianza che l’ha interrogata ha riferito di concedere l’assenso esclusivamente in relazione al procedimento di estradizione e per nessun altro; ciò impediva al Tribunale di Busto Arsizio di assumere qualsivoglia provvedimento di diverso genere.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per assenza di verifiche sui fascicoli del giudizio di cognizione. In sede di esecuzione, non Ł stato controllato se l’esistenza dei precedenti ostativi risultasse, o meno, in sede di cognizione; il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha solo acquisito l’elenco fornito dal Pubblico Ministero.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso adduce circostanze relative ad un procedimento di estradizione, del quale non specifica neanche gli estremi, nØ documenta di aver rappresentato le relative censure al giudice dell’esecuzione. Le sentenze passate in giudicato, comunque, emergono dal casellario giudiziale e la loro presenza Ł in re ipsa elemento idoneo e sufficiente, a costituire presupposto legittimante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato, nei termini di seguito chiariti.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato alla ricorrente in tre distinte occasioni; tale revoca Ł stata disposta a causa dell’esistenza di precedenti condanne, ostative alla concessione del beneficio.
Il primo motivo Ł da disattendere, essendo bastevole richiamare il principio di diritto fissato in una fattispecie inerente alla revoca della sospensione condizionale della pena e dell’indulto – correttamente richiamato dal Procuratore generale in sede di requisitoria; il riferimento Ł al dictum di Sez. 1, n. 47071 del 12/06/2018, Gallo, Rv. 274335 – 01 a mente della quale: ‹‹In tema di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, nel caso di trasferimento in Italia del detenuto, con il suo consenso, per l’esecuzione della pena, non costituisce violazione del principio di specialità, di cui all’art. 18 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la revoca “ex lege”, per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, di benefici concessi in relazione a condanne inflitte per fatti anteriori››.
Per ciò che attiene alla sentenza indicata sub 1) del provvedimento impugnato , la visione del certificato del casellario mostra – secondo quanto giustamente evidenziato dal giudice a quo – l’intervento di una nuova condanna non sospesa entro il successivo quinquennio (vedere sub 16 del certificato).
Trattasi di un motivo di revoca ex lege del beneficio, espressamente richiamato nell’impugnata ordinanza e in ordine al quale nulla viene osservato dalla difesa. 5. Con riferimento alla condanna indicata sub 2) del provvedimento impugnato , giova ricordare l’intervento di un precedente provvedimento adottato dal Tribunale di Ravenna e risalente al 12/06/2023, a mezzo del quale sono state revocate le sospensioni condizionali accordate alla condannata, rispettivamente, con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica del 05/11/2018 (decisione riportata sub 1 del certificato del casellario giudiziale) e con la sentenza del Tribunale di Rovigo in composizione monocratica del 20/03/2019 (decisione riportata sub 3 del certificato del casellario giudiziale).
Noto Ł poi come il provvedimento di revoca svolga funzione meramente ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, producendosi i relativi effetti “ex tunc”, ossia retroagendo gli stessi al momento in cui tale condizione si Ł verificata (Sez. 5, n. 34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249 – 01).
Tale decisione di revoca, pertanto, ha prodotto effetti retroattivi; con la sentenza indicata sub 2) dell’ordinanza impugnata, allora, sarebbe stata preclusa la concessione di una ulteriore sospensione condizionale della pena, essendo al tempo tale beneficio non concedibile in radice, in quanto successivo all’intervento di due condanne per delitto ormai non sospese. 6. Per quanto inerisce alla sentenza menzionata sub 3) del provvedimento impugnato [sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, riportata sub 17) del certificato del casellario
giudiziale], non risulta – dalla visione dell’incarto processuale – che il giudice dell’esecuzione, prima di disporre dell’avversata revoca del beneficio, abbia acquisito il fascicolo che era stato a disposizione del giudice della cognizione.
Procedendo in tal modo, il Tribunale di Busto Arsizio non si Ł conformato alla regola ermeneutica dettata, in primis , da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01, a mente della quale: ‹‹Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio›› e successivamente ribadito da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, secondo cui ‹‹¨ legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della penadisposta in violazione dell’articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l’impugnazione››.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’avversata decisione deve essere annullata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25/9/2024, passata in giudicato il 26/11/2024, con rinvio per nuovo giudizio – esclusivamente su tale punto – al Tribunale di Busto Arsizio; l’impugnazione viene invece disattesa, quanto alle residue doglianze.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25/9/2024 irrevocabile il 26/11/2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME