Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37883 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PIANORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5 dicembre 2023, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sulla relativa richiesta formul dal Procuratore della Repubblica, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Rovigo in data giugno 2014, confermata dalla Corte di appello di Venezia il 6 maggio 2019, irrevocabile il 20 settembre 2019.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver esamiNOME detta sentenza, ha cos motivato: «nel merito deve quindi ritenersi che la concessione della sospension condizionale della pena da parte del Tribunale di Rovigo debba essere revocata, posto che pena inflitta, cumulata con quella della Corte di appello di Bolog (ndr in data del 31 gennaio 2014, irrevocabile il 17 maggio 2014), supera la durata di anni due di reclusione».
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, chiedendone l’annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 648 cod. pen.
Lamenta l’inammissibilità, in concreto, del rimedio esperito dall’Ufficio procura al fine della revoca del beneficio pur concesso in presenza di cau ostative, posto che il Giudice del merito era a conoscenza (ovvero potev conoscere) che si trattava di seconda sospensione condizionale della pena.
Pertanto l’unico rimedio esperibile da parte del Pubblico ministero sarebb stato quello dell’impugnazione della sentenza che aveva erroneamente condizionalmente sospeso la condanna.
La revoca sarebbe avvenuta in violazione del principio di diritto espress dalle Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, COGNOME, Rv. 264381, essendovi una causa ostativa al riconoscimento di detto beneficio evidente e conoscibile ex actis, costituita dalla avvenuta relativa iscrizione al S.i.c. annotata in calc sentenza della Corte di appello di Bologna, prodotta in allegato alla memori depositata al Giudice dell’esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME c requisitoria scritta depositata il 22 febbraio 2024, ha chiesto il riget ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. Giova preliminarmente osservare che, sebbene il Giudice dell’esecuzione non vi abbia fatto espresso richiamo, la revoca della sospensione condizional della pena è avvenuta sulla base del combiNOME disposto degli artt. 168, te comma, e 164, quarto comma, cod. pen.
Ciò premesso, la ricorrente – sebbene con un argomento non del tutto pertinente (ovverosia quello dell’asserita inammissibilità del rimedio esper dinanzi al Giudice dell’esecuzione da parte del Pubblico ministero al fine ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena che si assum fruita contra legem nella sostanza lamenta la mancata verifica da parte del Giudice dell’esecuzione della conoscenza, della Corte di appello di Venezi Salerno che ha pronunciato la sentenza del 6 maggio 2019 della precedente sentenza, resa il 31 gennaio 2014 e, dunque, della causa ostativa, facen espresso riferimento all’arresto espresso in Sez. U COGNOME.
E fermo nella giurisprudenza di questa Corte, invero, il principio secondo cu il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensio condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause non foss documentalmente note al giudice della cognizione e che, a tal fine, il giud dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, COGNOME, Rv. 264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, COGNOME, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del 16/1/2018, COGNOME, Rv. 272832; Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020, NOME, n. m.).
È stato chiarito che il criterio discretivo, rilevante in senso ostativ possibilità di revoca, è quello non alla mera astratta conoscibilità della ostativa, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell’esecuzione, investit richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmen al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensi condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istr previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provved all’acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giu deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta revoca (così Cass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.).
Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non ha adempiuto all’onere che gli incombeva e di tanto la ricorrente si è lamentata specificamente.
Essendo stata ritenuta l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168, terzo comma relazione all’art. 164, quarto comma, cod. pen., per essere stata sospensione condizionale della pena – concessa più di una volta, in assunt violazione dei limiti fissati dall’art. 163 cod. pen., fondatamente la rico deduce che non sussiste motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo.
L’ordinanza impugnata che ha, di fatto, disposto la revoca in applicazion della disciplina prevista dall’art. 168, terzo comma, e dall’art. 164 cod. pen. ha dato atto di avere effettuato il controllo ex actis, richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata e del relativo es risulta, pertanto, inficiata dall’erronea applicazione della legge in qua Giudice della esecuzione ha omesso di accertare effettivamente, mediante richiamo del fascicolo del giudizio se i precedenti ostativi risultas documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio.
Tale vizio è stato correttamente evidenziato con l’atto d’impugnazione.
Si rivela pertinente, in proposito, l’arresto secondo cui il ricors cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia revocato sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, senza aver previamente verificato che a quest’ultimo non fosse nota la causa ostativ postula, diversamente essendo aspecifico, la specifica allegazione che ta conoscenza in realtà sussisteva (Sez. 3, n. 382630 del 21/5/2021, Orlandi, Rv 282330).
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del suindicato principio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente