Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26454 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTESE il 21/04/1943
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura generale, revocava la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione concessa a NOME COGNOME con la sentenza di condanna, per il reato di bancarotta fraudolenta, emessa il 24 gennaio 2023 dalla Corte di appello medesima (irrevocabile il 9 giugno 2023), in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 7 ottobre 2016.
A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione osservava che il COGNOME aveva già usufruito del beneficio in riferimento a quattro pronunce irrevocabili, tre delle quali, peraltro, non potevano considerarsi ostative alla reiterazione del beneficio, in quanto attinenti a reati depenalizzati o abrogati: si trattava, in particolare, della sentenza emessa dal Pretore di Sassuolo il 5 dicembre 1968, irrevocabile il 5 gennaio 1969, per il reato di emissione assegni a vuoto, e delle sentenze rese dal Pretore di Porretta Terme, rispettivamente, il 1° dicembre 1976, irrevocabile il 3 maggio 1979, e il 15 dicembre 1976, irrevocabile il 14 dicembre 1977, in entrambi i casi per violazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria.
Viceversa, rilevante, ai fini della revoca del beneficio, era la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna il 13 dicembre 1976, irrevocabile il 13 gennaio 1977, di condanna alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di bancarotta semplice.
Doveva, quindi, ritenersi integrata la violazione dell’art. 164 cod. pen. per la presenza di condizioni ostative alla nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo di ricorso, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 164, 168 cod. pen., 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Deduce il difensore del ricorrente che, sebbene il giudice dell’esecuzione non avesse acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, risultava, dalla sentenza emessa il 24 gennaio 2023, che la Corte di appello di Bologna avesse analizzato il certificato del casellario giudiziale traendone la conoscenza della precedente concessione del beneficio, risalente al 1976; pertanto, sarebbe stato onere del Pubblico ministero impugnare la statuizione inerente alla nuova concessione della sospensione condizionale in presenza di cause ostative note, mentre, in assenza dell’impugnazione, avrebbe dovuto considerarsi precluso al giudice dell’esecuzione qualsivoglia potere d’intervento finalizzato alla revoca.
Si sottolinea, inoltre, in ricorso che la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, costituente fattore ostativo alla seconda concessione del beneficio, risaliva al 13 dicembre 1976, per cui il reato di bancarotta semplice con essa giudicato avrebbe dovuto essere considerato estinto ex art. 167 cod. pen. come pure la pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., essendo trascorsi 40 anni dalla irrevocabilità della sentenza (13 gennaio 1977): non poteva, quindi, il decorso di un così ampio arco temporale impedire la concessione del beneficio una seconda volta.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, censurando la mancata acquisizione del fascicolo della cognizione per verificare se le cause ostative alla concessione del beneficio fossero conosciute o conoscibili dal giudice di quella fase al momento stesso della concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate in ricorso.
Deve richiamarsi, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l’insegnamento delle Sezioni Unite “COGNOME” (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 – 01), secondo il quale “Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio”.
Tale incombente non risulta eseguito, nel caso in esame, dal giudice dell’esecuzione.
Questi, prima di disporre la revoca, avrebbe, invero, dovuto acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 7 ottobre 2016, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con decisione del 24 gennaio 2023, irrevocabile il 9 giugno 2023, onde verificare se, al momento della concessione della sospensione condizionale della pena, fosse documentalmente nota la presenza di cause ostative alla concessione del beneficio.
3.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, che procederà a nuova valutazione della
richiesta di revoca avanzata dal Pubblico ministero previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di cognizione di cui si è detto.
Le ulteriori censure restano assorbite, ma non precluse.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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