Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28982 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28982 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1964
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del TRIBUNALE di Nola
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre, con due distinti atti a firma dell’unico difensore di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza del 29 ottobre 2024 del Tribunale di Noia che, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza dell’8 giugno 2015 del medesimo Tribunale subordinatamente alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nei trenta giorni successivi alla data di irrevocabilità della sentenza passata in cosa giudicata il 13 luglio 2018.
2.Con il primo ricorso deduce, con unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione.
Osserva, al riguardo, che:
2.1.con sentenza del 12 maggio 2008 il Tribunale di Noia lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato, tra gli altri, di cui all’art. 44, comma 1 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato al capo 1, perché, in assenza di permesso di costruire, aveva realizzato, nel mese di novembre dell’anno 2006, il completamento di un manufatto esteso circa 100 metri quadrati mediante la costruzione, dopo il sequestro del 23 agosto 2003, di una muratura perimetrale al lato ovest;
2.2.con la stessa sentenza era stata ordinata la demolizione dell’opera abusiva se non altrimenti eseguita, subordinandone l’esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza;
2.3.1a sentenza è divenuta irrevocabile il 6 luglio 2008;
2.4.con provvedimento del 29 settembre 2015, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia gli aveva ingiunto la demolizione delle opere «indicate ai capi 1, 2 e 3 dell’imputazione»;
2.5.con ordinanza depositata il 16 aprile 2018, il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta di revoca/sospensione dell’ingiunzione affermando, in motivazione, che oggetto dell’ordinanza di demolizione era solo il muro perimetrale al lato ovest;
2.6.il 25 marzo 2022 gli era stata notificata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia l’ingiunzione di sgombero di persone o cose dall’unità immobiliare in vista della sua integrale demolizione a cura del Pubblico ministero;
2.7.con ordinanza depositata il 7 aprile 2022, il Giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di revoca/sospensione dell’ingiunzione ribadendo quanto già affermato con la precedente ordinanza del 16 aprile 2018 circa l’oggetto della demolizione;
2.8.1’11 aprile 2022 l’immobile è stato demolito nella sua interezza a cura dell’Ufficio;
2.9.I’ordine di sgombero del 25 marzo 2022, prosegue, richiamava, però, anche la sentenza n. 1771/2015 dell’8 marzo 2017 del Tribunale di Noia che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, a lui attribuito per avere completato, rifinendolo, il manufatto oggetto della sentenza del maggio 2008, manufatto del quale era stata nuovamente ordinata la demolizione subordinando, questa volta, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’esecuzione della demolizione stessa entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza;
2.10.1a Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 marzo 2017, aveva riqualificato il fatto rubricato al capo 2 (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) come contravvenzione ed aveva rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata;
2.11.1a sentenza era divenuta irrevocabile il 13 luglio 2018;
2.12.il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia non avrebbe pertanto potuto indicare come titolo della demolizione quest’ultima sentenza che è stata posta in esecuzione dalla Procura generale presso la Corte di Napoli con ingiunzione del 23 gennaio 2020 avverso la quale è stato proposto – afferma autonomo incidente di esecuzione;
2.13.avverso l’ordinanza del 7 aprile 2022 (di cui al § 2.7) era stato proposto ricorso per cassazione che è stato rigettato con sentenza n. 49495 del 16 novembre 2022 che dava atto dell’esecuzione anche della sentenza del Tribunale di Noia riformata dalla Corte di appello;
2.14.con l’ordinanza oggetto di odierna impugnazione, GLYPH il Giudice dell’esecuzione ha avallato la decisione della Procura della Repubblica di Noia di mettere in esecuzione anche la sentenza della Corte di appello esondando dalle sue competenze ed invadendo quella della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli.
Conclude sostenendo che la mancata riduzione in pristino non è dovuta alla propria inerzia, bensì all’esercizio del diritto di difesa mediante opposizione ai precedenti atti esecutivi con i quali gli era stato ingiunto di demolire l’abitazione nella sua interezza e non la sola muratura perimetrale lato ovest.
3.Con il secondo ricorso deduce la violazione di legge lamentando, per le ragioni ampiamente illustrate con il primo ricorso, che la demolizione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il muro perimetrale dell’immobile e che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia aveva esercitato attribuzioni non sue, ribadendo, ancora una volta che la mancata riduzione in pristino non è dovuta alla propria inerzia.
4.Con memoria del 18 marzo 2025 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha replicato alla richiesta del Procuratore generale di declaratoria di inammissibilità del ricorso proponendo un motivo nuovo con il quale rappresenta che, con ordinanza depositata il 29 marzo 2018, il Tribunale di Noia, pronunciando in sede esecutiva, aveva provvisoriamente sospeso l’esecutività dell’ingiunzione del 29 settembre 2015 in attesa della decisione sul relativo incidente di esecuzione che avrebbe dovuto essere definito all’udienza del 16 aprile 2018 e fino alla data della irrevocabilità dell’emanando provvedimento. Ciò, conclude, ha reso impossibile eseguire la sentenza del Tribunale di Noia del 12 maggio 2008 almeno
fino al 16 novembre 2022, data della citata sentenza n. 49495 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
2.È sufficiente evidenziare che:
2.1.I’ordine di demolizione adottato con sentenza del 12 maggio 2008 del Tribunale di Noia non è stato eseguito volontariamente dal ricorrente posto che la prima ingiunzione è stata emessa dal Procuratore della Repubblica di Noia il 29 settembre 2015, ben oltre sette anni dopo la data di irrevocabilità della sentenza (13 luglio 2008);
2.2.non solo il ricorrente non ha demolito l’immobile ma, stando alla lettura della sentenza del Tribunale di Noia dell’8 giugno 2015, aveva proseguito l’attività edilizia, completando, arredando e ampliando il manufatto abusivo;
2.3.con quest’ultima sentenza, il Tribunale aveva nuovamente concesso la sospensione condizionale della pena subordinando il benéficio, questa volta, alla demolizione dell’opera abusiva entro il termine di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2018;
2.4.pertanto, entro il 13 agosto 2018 il ricorrente avrebbe dovuto demolire l’immobile;
2.5.questi sostiene, con i motivi nuovi, di non avervi potuto provvedere perché il Giudice dell’esecuzione aveva sospeso l’esecutività dell’ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico ministero il 29 settembre 2015 fino alla data della irrevocabilità dell’ordinanza che avrebbe dovuto essere pronunciata il 16 aprile 2018;
2.6.sennonché, fermo restando quanto si dirà oltre (§ 4), diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il ricorso avverso detta ordinanza è stato definito dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 55031 del 9 novembre 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso stesso;
2.7.è un dato di ‘fatto che fino al 23 gennaio 2020 (data di notificazione dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli in esecuzione della citata sentenza dell’8 marzo 2017), il ricorrente non aveva provveduto a demolire l’immobile senza addurre alcuna giustificazione e senza aver nemmeno chiesto al giudice dell’esecuzione una dilazione del termine per adempiere;
2.8.I’ordine contenuto nella sentenza dell’8 marzo 2017 è rimasto, di conseguenza, inadempiuto nel termine fissato dal Primo giudice, confermato sul
punto dalla Corte di appello, dando così causa ai numerosi processi esecutivi risolti tutti in senso negativo nei confronti del ricorrente.
3.Così stando le cose, le deduzioni difensive sono meramente pretestuose e manifestamente infondate.
3.1.11 Collegio ricorda (e ribadisce) che:
3.2.in tema di esecuzione, la competenza alla coattiva attuazione dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi, radicatasi con riferimento alla situazione esistente al momento in cui il pubblico ministero ha avviato l’esecuzione del provvedimento, resta ferma, per il principio della “perpetuatio jurisdictionis”, anche nel caso in cui sopravvenga il passaggio in giudicato di altra decisione, nei confronti del medesimo soggetto, idoneo a determinare, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., lo spostamento della fase esecutiva (Sez. 3, n. 400 del 01/12/2022, COGNOME, Rv. 283918 – 01);
3.3.correttamente, pertanto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia aveva posto in esecuzione anche la sentenza dell’8 marzo 2017 della Corte di appello di Napoli relativa al medesimo immobile realizzato in prosecuzione rispetto a quello oggetto della precedente sentenza del Tribunale di Noia;
3.4.il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, COGNOME, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, COGNOME, Rv. 239069);
3.5.ciò non impedisce, in sede esecutiva, di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità di adempiere che osta alla revoca del beneficio. Il principio è stato reiteratamente affermato in relazione agli obblighi risarcitori al cui adempimento il giudice subordini la concessione del beneficio (Sez. 6, n. 1134 del 04/06/1987, COGNOME, Rv. 176252; Sez. 4, n. 6828 del 22/02/1988, COGNOME, Rv. 178558; Sez. 6, n. 3944 del 11/12/1993, Socito, Rv. 197361; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 242177; Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano; Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 2575879; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555), ma è stato ribadito anche con riferimento alla mancata demolizione dell’opera abusivamente realizzata purché il soggetto condannato provi l’impossibilità di adempiere per cause a lui non imputabili, competendo al giudice dell’esecuzione, in considerazione della natura dichiarativa del provvedimento di revoca (Sez. U, COGNOME, cit.), la sola valutazione sull’adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell’adempimento stesso (Sez. 1, n. 795 del 26/09/2000, COGNOME, Rv. 217610; Sez. 3, n. 32706 del 27/04/2004, COGNOME,
Rv. 229388; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569). Come correttamente ricordato «la subordinazione del beneficio ad un obbligo da adempiere entro un determinato termine, normativamente indicato nei suoi elementi in virtù del principio di tassatività, mira a dimostrare che il reo è meritevole della sospensione della pena, sicché solo la presenza di fatti a lui non imputabili e tali da escludere la possibilità di eseguire quanto previsto, entro il periodo stabilito, impediscono la revoca del beneficio, mentre, nella fattispecie, il ricorrente ha fatto decorrere il tempo stabilito» (così in motivazione, Sez. 3, n. 32706 del 2004, cit.);
3.6.sulla scorta di tali premesse è agevole evidenziare che il ricorrente non ha mai assolto in alcun modo all’onere di allegazione dei fatti che avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere all’obbligo di demolire le opere abusive nel termine concesso (un mese dal passaggio in giudicato della sentenza).
4.Va piuttosto ribadito che il termine entro il quale deve essere adempiuto l’obbligo di demolire impartito dal giudice con sentenza decorre dal giorno della irrevocabilità della sentenza stessa non dalla data dell’ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della stessa o da quella della irrevocabilità dei provvedimenti del giudice pronunciati a seguito di ricorsi finalizzati a sospendere o paralizzare l’iniziativa esecutiva del pubblico ministero (in questo senso, Sez. 3, n. 26274 del 26/05/2022, COGNOME, Rv. 283472 – 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non dalla notifica al condannato dell’ingiunzione a demolire).
4.1.Sicché, le iniziative poste in essere dal condannato per resistere all’esecuzione dell’ordine di demolizione ingiunto dal pubblico ministero non possono di per sé giustificare l’inadempimento all’obbligo cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di piani distinti essendo il ricorso avverso l’ingiunzione a demolire finalizzato alla conservazione del bene non a giustificare il ritardo nell’inadempimento (e a conservare il beneficio), ritardo che, di norma, l’ingiunzione esecutiva del pubblico ministero sancisce.
4.2.Ed invero, nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria osta alla revoca della sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto la revoca opera di diritto all’inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109 – 01; Sez. 3, n. 45302 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245214 – 01; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Rv. 227873 – 01). Ne consegue che al giudice dell’esecuzione non è attribuita alcuna discrezionalità
al riguardo per cui, nel disporre la revoca del beneficio, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento dell’obbligo di demolire l’immobile abusivo
e dall’inesistenza di cause che abbiano reso (o rendano impossibile)
l’adempimento stesso (Sez. 1, n. 795 del 26/09/2000, COGNOME, Rv. 217610 – 01).
5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente
nella misura di C 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il
massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come
sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 03/04/2025.