Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20587 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di bari nel procedimento a carico di: NOME NOME nato a Bari, il 19/09/1994 avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del Tribunale di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 novembre 2024 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa a NOME COGNOME con la sentenza della Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 3 novembre 2016, divenuta irrevocabile il 1° dicembre 2016.
A ragione della decisione il Giudice dell’esecuzione ha posto la considerazione che il reato in seguito commesso nel quinquennio non fosse della stessa indole di quello con riferimento al quale il condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e lamenta la violazione dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
Il Giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto che l’identità d’indole costituisca presupposto per la revoca ai sensi della citata disposizione di legge anche per i delitti, mentre essa riguarda solo le contravvenzioni.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 24 febbraio 2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Nella giurisprudenza di legittimità Ł fermo il principio secondo cui «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto Ł sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (fra molte, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273383 – 01; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, COGNOME Rv. 254688 – 01; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, COGNOME, Rv. 240679 – 01).
A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell’enunciato normativo, si Ł
osservato che, nell’espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole» – contenuta nell’art. 168 primo comma c.p., la cui commissione, da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa, determina la revoca del beneficio – «la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia della stessa indole di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215615).
Nella vicenda in esame, come correttamente evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, COGNOME ha commesso, in data 21 agosto 2019 – e, dunque entro il quinquennio dalla data d’irrevocabilità (1° dicembre 2016) della sentenza del Giudice per le indagini preliminari in data 3 novembre 2016 la cui pena Ł stata sospesa – un delitto e, segnatamente, quello di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 cod. pen; ciò che impediva il diniego della revoca, fondato sulla motivazione da parte del Giudice dell’esecuzione come sopra riportata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata – viziata dall’erronea interpretazione della legge – deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per un nuovo giudizio sulla richiesta del Pubblico ministero, nel rispetto del principio suindicato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
Così Ł deciso, 13/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME