Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in EGITTO il 01/12/1990 avverso l’ordinanza del 02/12/2024 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;
Rilevato che la Corte di appello di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocat
il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NOME
NOME con sentenza della stessa Corte del 21/05/2018, divenuta irrevocabile il 22/04/2022, relativamente alla condanna alla pena di mesi otto di reclusione
euro 1.500,00 di multa, inflitta per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.RR. 09 ottobre 19
309, commesso in Civitanova Marche il 24/10/2016, per aver egli riportato – entro il quinquenni successivo alla concessione del beneficio – condanna alla pena di anni tre di reclusione ed eur
14.000,00 di multa, inflitta con sentenza del 05/05/2023, passata in giudicato il 28/05/20
per il reato ex art. 73 T.U. stup., commesso in Civitanova Marche il 26/06/2020;
Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME ha proposto
ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
motivazione, in relazione agli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., nonché 168 primo comma e 175 cod. pen.;
Ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il dato normati e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca di diritt beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovo delitto – entro il periodo di sospensione, decorrente dal passaggio in giudicato della prima condanna sospesa – a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall’ar 163 cod. proc. pen.;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 co proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cos sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO