Revoca Sospensione Condizionale: Quando Scatta il Conto alla Rovescia?
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, una sorta di ‘seconda possibilità’ concessa a chi viene condannato. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a una condizione precisa: non commettere nuovi reati entro un determinato periodo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un punto cruciale: da quale momento esatto inizia a decorrere questo periodo di ‘prova’? La risposta determina l’esito di molti procedimenti e la possibilità di una revoca sospensione condizionale.
I Fatti di Causa
Il caso analizzato riguarda un individuo che, dopo aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale con una sentenza della Corte d’Appello divenuta irrevocabile nel luglio 2016, è stato nuovamente condannato per reati commessi tra il novembre 2018 e il dicembre 2018. Questa seconda condanna è diventata definitiva nell’aprile 2024.
In funzione di giudice dell’esecuzione, la stessa Corte d’Appello ha quindi provveduto a revocare il beneficio concesso in precedenza, poiché il nuovo reato era stato commesso nel quinquennio successivo alla prima condanna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione riguardo alla decisione di revoca.
La Decisione della Corte e la Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era corretta e adeguatamente motivata. La revoca sospensione condizionale è un atto dovuto quando si verificano le condizioni previste dalla legge, e in questo caso non vi erano dubbi.
Il punto centrale, ribadito con forza dalla Cassazione, è che il termine di cinque anni previsto dall’articolo 163 del codice penale non inizia a decorrere dalla data di emissione della sentenza, ma dal momento in cui essa diventa irrevocabile, ovvero quando non è più impugnabile.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio giuridico ormai consolidato e non contestato. Ai fini della revoca sospensione condizionale, il calcolo del termine (quinquennale per i delitti o biennale per le contravvenzioni) deve sempre partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
Nel caso specifico, la prima sentenza era diventata irrevocabile il 26 luglio 2016. I nuovi reati sono stati commessi tra il 2018 e il 2018, quindi ampiamente all’interno del quinquennio successivo. La Corte ha sottolineato come la revoca in questi casi operi ‘di diritto’, cioè in modo automatico al verificarsi della condizione, senza lasciare margini di discrezionalità al giudice. La motivazione della Corte d’Appello, che faceva preciso riferimento alla data di irrevocabilità della prima sentenza e alla data di commissione dei nuovi reati, è stata ritenuta esaustiva e immune da vizi. A supporto di questa tesi, la Cassazione ha richiamato precedenti pronunce conformi (Sez. 4, n. 23193/2016 e Sez. 1, n. 22882/2006), che confermano questa interpretazione come l’unica corretta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque sia stato condannato a una pena sospesa. Il ‘periodo di prova’ non inizia quando il giudice legge la sentenza in aula, ma solo quando quella decisione diventa definitiva. Questo significa che anche se passano anni tra la sentenza di primo grado e quella irrevocabile, il conteggio dei cinque anni (o due) parte solo alla fine dell’intero iter processuale. La conseguenza pratica è che il condannato deve mantenere una condotta irreprensibile per un periodo che, di fatto, si allunga. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, infine, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue pretese.
Da quale momento inizia a decorrere il termine per la revoca della sospensione condizionale della pena?
Il termine, quinquennale o biennale, per la revoca della sospensione condizionale della pena inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio diventa irrevocabile, cioè definitiva e non più impugnabile.
Cosa succede se si commette un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale?
Se una persona commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il periodo di tempo stabilito (5 anni per i delitti, 2 per le contravvenzioni) dalla data di irrevocabilità della prima sentenza, il beneficio della sospensione condizionale viene revocato di diritto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era completa ed esaustiva, basandosi sul principio consolidato che il termine per la revoca decorre dall’irrevocabilità della sentenza, rendendo la revoca un atto dovuto e non discrezionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a CERIGNOLA il 26/08/1997
avverso l’ordinanza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME Matteo avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 4.12016 (irrevocabile in data 26.7.2016), per avere il ricorrente riportato nel quinquiennio successivo un’altra condanna del Tribunale di Foggia in data 12.4.2021 (confermata dalla Corte d’Appello di Bari il 25.5.2022 e irrevocabile in data 24.4.2024) per sei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall’1.11.2018 al 30.12.2018;
Evidenziato che, con l’unico motivo di ricorso, si lamenta un difetto di motivazione circa la revoca della sospensione condizionale della pena disposta ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.;
Ritenuto che si tratti di un motivo di ricorso generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte d’Appello di Bari ha fatto invece un preciso riferimento nell’ordinanza impugnata, onde giustificare la revoca, alla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale e alla data di commissione, compresa nel quinquiennio, dei reati oggetto della seconda sentenza;
Osservato che la motivazione è del tutto esaustiva, trattando di un ipotesi di revoca che opera di diritto, costituendo ormai principio non contestato quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23193 del 10/5/2016, Rv. 267095 – 01; Sez. 1, n. 22882 del 27/6/2006, Rv. 2349893 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025