Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione Chiarisce il Momento Decisivo
La revoca della sospensione condizionale della pena è un istituto cruciale nel diritto penale, ma spesso sorgono dubbi interpretativi sul momento esatto da cui far decorrere i termini. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo che il provvedimento di revoca ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso anni prima a un soggetto con una sentenza divenuta irrevocabile. La pena sospesa consisteva in sei mesi di reclusione e cinquecento euro di multa.
La difesa del condannato ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale ordinanza, sostenendo un’errata interpretazione della legge riguardo al termine estintivo. Secondo il ricorrente, il termine sarebbe dovuto decorrere da un momento antecedente, rendendo di fatto tardiva la revoca.
La Questione Giuridica sulla Revoca Sospensione Condizionale
Il cuore della controversia legale risiedeva nella natura giuridica del provvedimento di revoca. La difesa sosteneva che tale atto avesse una natura meramente ‘dichiarativa’, cioè che si limitasse a prendere atto di una situazione giuridica già esistente (la commissione di un nuovo reato). Se così fosse, il termine estintivo sarebbe decorso da prima, rendendo illegittimo il provvedimento del Tribunale.
Al contrario, la tesi accolta dal giudice dell’esecuzione, e poi confermata dalla Cassazione, è che l’ordinanza di revoca abbia natura ‘costitutiva’. Ciò significa che è proprio l’atto del giudice a creare, modificare o estinguere la situazione giuridica, in questo caso eliminando il beneficio della sospensione. Di conseguenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui tale provvedimento viene emesso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando in toto l’operato del Tribunale di Nola. I giudici supremi hanno ribadito che i principi di diritto sono stati applicati correttamente. Il dies a quo, ovvero il giorno da cui far partire il calcolo del termine estintivo, coincide con la data di emissione del provvedimento di revoca.
La Corte ha specificato che la difesa è caduta in un errore di fondo, basando la propria argomentazione su una ‘fallace premessa’ e senza un adeguato confronto con il testo normativo, in particolare con l’articolo 165 del codice penale. L’ordinanza che dispone la revoca della sospensione condizionale non si limita a fotografare una realtà preesistente, ma interviene attivamente su di essa, modificando lo status del condannato e rendendo nuovamente esecutiva la pena originariamente sospesa. Per questa ragione, il termine non poteva essere considerato già spirato al momento della decisione del giudice dell’esecuzione.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre certezza giuridica su un punto tecnico di grande rilevanza pratica. La decisione sottolinea che la revoca della sospensione condizionale non è un automatismo, ma l’esito di un provvedimento giudiziario con effetti costitutivi. Per i condannati e i loro difensori, ciò significa che il momento cruciale da monitorare è quello dell’emissione dell’ordinanza da parte del giudice dell’esecuzione, poiché è da quella data che decorrono i nuovi termini. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali suggella la definitività di tale interpretazione.
Da quale momento inizia a decorrere il termine estintivo in caso di revoca della sospensione condizionale della pena?
Il termine estintivo decorre dal momento dell’emissione del provvedimento di revoca da parte del giudice dell’esecuzione, non da una data precedente.
Il provvedimento che revoca la sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa o costitutiva?
Secondo la sentenza, il provvedimento ha natura costitutiva, in quanto è l’atto stesso a creare, modificare o estinguere una situazione giuridica, e non si limita a certificarne una già esistente.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, poiché ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente applicato i principi di diritto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28155 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2228/2025
CC – 26/06/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Nola in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, concesso a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del 11/05/2011, passata in giudicato il 12/06/2011.
3.4. Tanto premesso in linea teorica, si rileva che il Tribunale di Nola ha correttamente applicato i sopra sviscerati principi di diritto, facendo decorrere il dies a quo del termine estintivo dal momento della emissione del provvedimento di revoca e, pertanto, ritenendolo non ancora spirato. In tal modo, il Giudice dell’esecuzione non Ł incorso nel vizio lamentato dalla difesa, che invece – senza confrontarsi con il testo dell’art. 165 cod. pen. – muove dalla fallace premessa che si tratti di un provvedimento di natura dichiarativa e non costitutiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME