Revoca Sospensione Condizionale: Quando Inizia a Correre il Termine?
La revoca della sospensione condizionale della pena è un tema cruciale nel diritto penale, poiché determina le sorti della libertà di un individuo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale sul calcolo del termine entro cui il condannato deve mantenere una buona condotta. La questione centrale è: il periodo di ‘prova’ inizia dalla data in cui la sentenza diventa definitiva o da un altro momento? Analizziamo la decisione per fare chiarezza.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Nuovo Reato
Il caso esaminato riguarda un soggetto che aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena in due distinte sentenze, divenute irrevocabili rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Successivamente, nel gennaio 2022, la stessa persona commetteva un nuovo delitto, per il quale riportava una condanna divenuta irrevocabile nel novembre 2023.
Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Modena revocava il beneficio concesso in precedenza, ritenendo violata la condizione essenziale per il suo mantenimento: non commettere un nuovo reato entro il termine di cinque anni.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione sul Calcolo del Termine
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo una tesi difensiva specifica. Secondo il ricorrente, il termine quinquennale previsto dall’art. 168 del codice penale non doveva essere calcolato a partire dalla data di irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso il beneficio, ma dalla data di commissione del nuovo reato. Questa interpretazione avrebbe, nel suo caso, portato a un esito diverso.
La questione giuridica sottoposta alla Corte era quindi netta: qual è il dies a quo, ovvero il giorno da cui parte il conteggio del periodo di sospensione della pena?
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo l’argomentazione difensiva ‘radicalmente priva di fondamento’. La decisione conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di revoca della sospensione condizionale.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno chiarito che il principio da applicare è univoco e non lascia spazio a interpretazioni alternative. Il termine, sia esso quinquennale o biennale a seconda dei casi previsti dall’art. 163 c.p., deve essere calcolato a partire dalla data in cui la sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale diventa irrevocabile. È da quel preciso momento che il condannato è posto ufficialmente ‘in prova’ e assume l’obbligo di non commettere ulteriori reati per poter beneficiare dell’estinzione della pena.
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016), a dimostrazione della stabilità di questo principio. Qualsiasi altra interpretazione, come quella proposta dal ricorrente, contrasterebbe con la logica e la finalità dell’istituto, che mira a incentivare la buona condotta del condannato per un periodo di tempo ben definito e certo, che inizia con la definitività della condanna stessa.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo: il periodo di sospensione condizionale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che lo concede. La commissione di un nuovo delitto entro tale arco temporale comporta, come conseguenza inevitabile, la revoca del beneficio. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, data la manifesta infondatezza del ricorso. Questa pronuncia serve come monito sulla certezza delle regole che governano la sospensione condizionale e le gravi conseguenze derivanti dalla loro violazione.
Da quale momento inizia a decorrere il termine per la sospensione condizionale della pena?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine (quinquennale o biennale) previsto per la sospensione condizionale della pena inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio diventa irrevocabile, cioè definitiva.
Cosa succede se si commette un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale?
La commissione di un nuovo delitto entro i termini stabiliti dalla legge (generalmente cinque anni) comporta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di conseguenza, la pena originariamente sospesa dovrà essere eseguita.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa scusabile, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 03GJENW) nato il 07/11/1992
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
.. iteGfttott,
con il provvedimento impugnato il Tribunale dirlZ~ in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Hak’m Nhari con sentenze Del Tribunale di Modena del 15 maggio 2018 e del 3 novembre 2020, irrevocabili, rispettivamente, il 7 luglio 2018 e il 22 novembre 2020;
la decisione è stata motivata con la commissione di un delitto, in data 14 gennaio 2022, per il quale il ricorrente ha riportato condanna con sentenza del 26 settembre 2022, irrevocabile il 25 novembre 2023;
con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’avvenuto computo del quinquennio di cui all’art. 168 cod. pen. dalla data di irrevocabilità delle sentenze concessive del beneficio e non, come ritenuto corretto, dalla data di commissione del reato;
ritenuto che l’assunto difensivo è radicalmente privo di fondamento, dovendosi applicare il principio, applicato dal giudice dell’esecuzione e qui condiviso, secondo cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio» (fra le molte, Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, COGNOME, Rv. 267095);
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/1/2025