Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteir – itrEele conclusioni del PG -A2cga. 1-3 =·-\ ‘ ‘ n ;%- ) NN e J n GLYPH ‘ “t.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Ravenna in data 29 gennaio 2009, irrevocabile il 18 marzo 2009 e quello allo stesso concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 21 aprile 2015, irrevocabile il 16 maggio 2015.
Ha rilevato il Tribunale che il condanNOME aveva commesso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della seconda delle indicate sentenze, altro delitto, per il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna gli aveva inflitto, con decreto penale di condanna, la pena della reclusione, sostituita, ex articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la multa di euro 7.500,00.
Avverso detta ordinanza ricorre COGNOME per cassazione, per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, e ne chiede l’annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha erroneamente disposto la revoca della sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, ma quella pecuniaria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 marzo 2024, ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, COGNOME, Rv. 242249; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 239993), una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
L’art. 168, primo comma, n. 1, c.p. prevede, invero, che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, i condanNOME commetta un delitto per cui venga inflitta una pena “detentiva”, mentre nel caso in esame l’imputato è stato condanNOME a pecuniaria.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere relatore
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