Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione Chiarisce
Con l’ordinanza n. 16738 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su due temi cruciali del diritto processuale e sostanziale penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso e la natura della revoca sospensione condizionale della pena. Questa decisione ribadisce principi consolidati, offrendo importanti spunti di riflessione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sugli effetti automatici di determinate norme giuridiche.
Il Caso: Ricorso contro Condanna per Riciclaggio
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di riciclaggio. L’imputata sollevava due principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte.
Il primo motivo lamentava una presunta carenza di motivazione riguardo al concorso morale nel delitto, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato le argomentazioni difensive. Il secondo motivo, invece, contestava la decisione del giudice d’appello di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.
Inammissibilità del Ricorso e Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione netta di entrambi i motivi proposti, ritenuti uno generico e l’altro manifestamente infondato. La Corte ha colto l’occasione per riaffermare la natura automatica della revoca sospensione condizionale quando il beneficio è stato concesso in violazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si articola sull’analisi distinta dei due motivi di ricorso.
Primo Motivo: Genericità e Lettura Alternativa dei Fatti
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché eccessivamente generico e vago. I giudici hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a evocare presunte carenze motivazionali senza specificare quali doglianze, presentate in appello, siano state effettivamente ignorate. Proporre una semplice ‘lettura alternativa’ del materiale probatorio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità. Il ricorso deve, infatti, dimostrare una correlazione precisa tra le ragioni della decisione criticata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Secondo Motivo: La Revoca Sospensione Condizionale è Automatica
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sul secondo motivo. La contestazione della revoca della sospensione condizionale è stata giudicata manifestamente infondata. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 168, comma 3, del codice penale, la revoca è un atto di natura dichiarativa quando il beneficio è stato concesso nonostante la presenza delle cause ostative previste dall’art. 164, comma 4, del codice penale.
In altre parole, l’effetto della revoca si produce ope legis, cioè automaticamente per legge, e non per una scelta discrezionale del giudice. Tale effetto può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, incluso dal giudice dell’appello, anche in assenza di una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero. Si tratta di un effetto di diritto sostanziale che il giudice ha il dovere di dichiarare non appena ne accerta i presupposti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. In primo luogo, ribadisce la necessità di redigere ricorsi specifici e puntuali, che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate o a offrire interpretazioni alternative dei fatti, ma che attacchino in modo mirato le eventuali lacune logico-giuridiche della sentenza impugnata. In secondo luogo, consolida il principio secondo cui la revoca sospensione condizionale non è un’opzione, ma un obbligo per il giudice quando si accerta che il beneficio non doveva essere concesso sin dall’inizio. Questa automaticità garantisce l’applicazione uniforme della legge, impedendo che situazioni giuridicamente identiche ricevano trattamenti diversi.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando è generico, non specifica le critiche alla sentenza impugnata, si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi con la motivazione, oppure manca della necessaria correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione.
La revoca della sospensione condizionale della pena è discrezionale o automatica?
Secondo l’ordinanza, la revoca è automatica (ope legis) e ha natura dichiarativa quando il beneficio risulta concesso in presenza di cause ostative previste dalla legge (art. 164, comma 4, c.p.). Non si tratta di una scelta discrezionale del giudice, ma di un atto dovuto.
Il giudice d’appello può revocare la sospensione condizionale anche senza un’impugnazione del pubblico ministero?
Sì. Poiché la revoca per cause ostative preesistenti è un effetto automatico di diritto sostanziale, può essere rilevata in ogni momento, anche dal giudice di appello, indipendentemente da una specifica impugnazione del pubblico ministero sul punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Consíderato che il primo motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali in relazione al concorso morale nel delitto di riciclaggio senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito quindi ríbadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la revoca della sospensione condizionale da parte del giudice di appello è manifestamente infondato in quanto si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità ed in particolare va rilevato come in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, Sentenza n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429 – 01; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 Rv. 210798 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024