Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5521  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sent-itc le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 17/07/2012 dal Tribunale di Rimini, irrevocabile il 28/09/2012, per avere il suddetto nel quinquennio riportato due condanne di cui alle sentenze del Tribunale di Salerno, rispettivamente in data 12/05/2015, irrevocabile il 30/05/2015 (alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, per reati commessi il 6.3.2014), e in data 27/03/2018, irrevocabile il 13/11/2018 (alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa, per reati commessi il 13.2.2013).
 Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione.
La difesa rileva che a carico del suo assistito sussistono tre sentenze di condanna, la prima del 2012 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa, la seconda del 2015 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e infine la terza del 2018, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa; e che per quest’ultima fu disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta che la revoca di cui all’ordinanza impugnata è in violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen., in quanto, essendo intervenuta la revoca della terza sospensione, il beneficio poteva essere concesso una seconda volta non superando la pena complessiva quella di anni due di reclusione.
Il COGNOME ricorrente chiede, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondato è il ricorso nei limiti di seguito specificati.
Assolutamente generica è, invero, l’ordinanza impugnata, che non individua l’ipotesi legislativa di revoca, ma si limita a fare leva sulle due successive condanne quando comunque il cumulo delle pene delle stesse rientra nei limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. e la terza sospensione condizionale della pena, non concedibile (diversamente dalla seconda che può essere concessa dal giudice della cognizione ove sussistenti i presupposti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen., come nel caso di specie), risulta dagli atti allegati essere stata revocata con ordinanza del Tribunale di Salerno in data 2/11/2021.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.