Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41604 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 3000/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 28/10/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, nei confronti di NOME COGNOME, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione e 1.800 euro di
multa, inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa n. 502/2020, irrevocabile dal 4 giugno 2020.
Nei confronti di NOME era stata successivamente pronunciata la sentenza del Tribunale di Lucca n. 436/2022, irrevocabile dal 17 gennaio 2025, di condanna alla pena di quattro anni e nove mesi di reclusione e 27.000 euro di multa per violazioni plurime del T.U. sugli stupefacenti, commesse tra il giugno 2020 e il maggio 2021.
Il giudice dell’esecuzione considerava, pertanto, integrata la causa di revoca del beneficio indicata dall’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Mediante unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che «la commissione degli ulteriori reati per cui il NOME è stato condannato successivamente risulta iniziata in epoca precedente alla data dell’irrevocabilità della prima condanna», onde mancherebbe il presupposto addotto a giustificazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sopravvenuta sentenza del Tribunale di Lucca accerta la commissione di più delitti, in concorso materiale tra loro e sanzionati con pena (anche) detentiva; e, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requirente, ai fini dell’integrazione della causa, obbligatoria, di revoca del beneficio è sufficiente che uno o più di essi ricada nel periodo quinquennale di sospensione condizionale, come nella specie puntualmente verificatosi.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME