Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Tèrmoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21/03/2024 dalla Corte di appella di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Campobasso, in accoglimento dell’istanza presentata dalla Procura AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno, otto mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano GLYPH dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2013.
La revoca della sospensione condizionale della pena veniva disposta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in conseguenza del fatto che NOME COGNOME, entro cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento con cui gli era stato concesso il beneficio sospensivo, aveva commesso un ulteriore delitto, per il quale era stato condannato NOME-stessa-i-ntfelelalla pena di dieci mesi di reclusione e 100,00 euro di multa, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 25 settembre 2014, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2015.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 666, commi 1 e 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 conteneva un’indicazione dell’oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire ad NOME COGNOME, quale destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., di predisporre un’adeguata strategia processuale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 127, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che ad NOME COGNOME non era stato comunicato l’avviso dell’udienza camerale svolta davanti alla Corte di appello di Campobasso il 21 marzo 2024.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto che il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 conteneva un’indicazione dell’oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire a COGNOME, quale destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., di predisporre un’adeguata difesa.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 conteneva un’indicazione dell’oggetto idonea a consentire al destinatario di predisporre un’adeguata strategia processuale. In tale atto, in particolare, si specificava che sarebbe stata esaminata l’istanza, presentata dalla Procura AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, finalizzata a ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME, menzionandosi le norme di riferimento, individuate negli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
All’esito di tale udienza camerale, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Campobasso, veniva disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano Vi dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 15 gennaio 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.
Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con l’emissione del provvedimento impugnato, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non si concretizzava alcuna violazione del principio del contraddittorio tra le parti, atteso che, come costantemente affermato da questa Corte, nel procedimento di esecuzione, l’avviso di udienza «deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l’indicazione dell’oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio» (Sez. 1, n. 5411 del 21/10/1996, COGNOME, Rv. 207713 – 01).
Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, sia pure su un diverso versante processuale, relativo agli oneri di diligenza dell’interessato, il seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il decreto di fissazione dell’udienza indichi l’oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia» (Sez. 1, n. 38818 del 22/07/2015, Cante, Rv. 264652 – 01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto che ad NOME non era stato comunicato l’avviso dell’udienza camerale svolta davanti alla Corte di appello di Campobasso il .21 marzo 2024.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che l’avviso dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 risulta ritualmente notificato ad NOME COGNOME il 27 novembre 2023, presso la casella di posta elettronica certificata del difensore presso cui era elettivamente domiciliato, l’AVV_NOTAIO, con studio a Larino, in INDIRIZZO, che, peraltro, è lo stesso professionista che assiste il ricorrente nel presente procedimento.
Ne discende che, avendo NOME COGNOME eletto domicilio presso l’AVV_NOTAIO, l’avviso dell’udienza camerale del 21 marzo 2024 veniva ritualmente al ricorrente presso la casella di posta elettronica certificata del suo difensore di fiducia, con la conseguenza che, nel caso di specie, non si concretizzava la lamentata violazione dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen.
Queste ragioni impongono di ribadire l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 giugno 2024.