Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condann ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 4 dicembre 2006, revocava benefici della sospensione condizionale della pena che erano stati conces NOME COGNOME con alcune sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti.
Con istanza rivolta al Tribunale di Foggia, la difesa di NOME COGNOME chiedeva la revoca della citata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bar dicembre 2006. L’istante rilevava che, successivamente all’emissione di ordinanza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano stabilito, c sentenza n. 37345 del 2015, sia che il giudice dell’esecuzione può revoca beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, solo qualora cause non fossero note documentalmente al giudice della cognizione; sia che tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al r il fascicolo del giudizio.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordina del 27 febbraio 2024 rigettava l’istanza.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con in cui deduce, richiamando la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cor cassazione n. 37345 del 2015, violazioni degli artt. 163, 164 e 168 cod. p contraddittorietà della motivazione. Afferma che, alla luce di tale senten giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto ritenere la sussistenza delle condizion la revoca del provvedimento del 4 dicembre 2006 con il quale la Corte di appe di Bari aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della precedentemente concessi al condannato. Il ricorrente afferma che il Tribunale Foggia, nel decidere circa l’istanza avanzata nell’interesse di COGNOME, omesso di considerare che la Corte di appello di Bari, quando aveva emesso provvedimento del 4 dicembre 2006, aveva valutato un caso di revoca obbligatori del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 16 pen., e la revoca era intervenuta perché in quel momento non era stata anc emessa la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Secon
ricorrente, l’affermazione dei richiamati principi di diritto (in base ai quali i dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della p concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di c ostative, solo qualora tali cause non fossero note documentalmente al giudice de cognizione e, a tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la d verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio) in epoca successiva all’emissi provvedimento della Corte di appello di Bari ne avrebbe giustificato la revoca parte del Tribunale di Foggia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è generico, quindi inammissibile.
Nel ricorso, infatti, non è stato fornito alcun elemento in base al quale stabilirsi quali siano state le ragioni giuridiche poste alla base del provve emesso dalla Corte di appello di Bari il 4 dicembre 2006, recante pacificamente revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena precedentement concessi a COGNOME con sentenze di condanna.
Da tale carenza del ricorso discende, in primo luogo, l’impossibilit verificare se la decisione della Corte di appello di Bari abbia avuto come ogg una situazione concreta corrispondente a quella astrattamente riconducibile a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia s concesso in presenza di condizioni ostative, situazione in relazione alla qu Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza richiamata del ricorr hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art. 164, com quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause f documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine, il giu dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascic giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381).
Dall’indicata carenza discende, in secondo luogo, l’impossibilità di stabil all’affermazione del suddetto principio, da parte delle Sezioni Unite della Co cassazione, possa riconoscersi alcuna refluenza sulla decisione revocato precedentemente assunta dalla Corte di appello di Bari, e ciò indipendentemen da qualsiasi considerazione sul tema generale inerente all’ampiezz all’operatività delle preclusioni derivanti dal “giudicato esecutivo” e alla re di esso, nelle ipotesi in caso in cui vengano stabiliti successivamente, dalle S Unite della Corte di cassazione, principi contrastanti con lo stesso.
In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 giugno 2024.