Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18939 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 26/12/1955
avverso l’ordinanza emessa il 30/01/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Namik Xhemalaj con la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo il 16 gennaio 2012, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2012, nonchØ con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo il 10 marzo 2016, divenuta irrevocabile l’1 maggio 2016.
Il provvedimento revocatorio veniva deliberato, ai sensi dell’art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., in conseguenza del fatto che NOME COGNOME, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato del provvedimento con cui gli era stato concesso il beneficio sospensivo, aveva commesso un ulteriore delitto, per il quale era stato condannato alla pena di un anno, dieci mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo il 9 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2018.
Avverso questa ordinanza RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME, proponeva
ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la revoca del beneficio sospensivo concesso al condannato era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, in executivis, senza considerare che il reato che aveva determinato l’emissione del provvedimento revocatorio non era della stessa indole di quello per il quale era stata deliberata l’originaria sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Teramo il 16 gennaio 2012.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il delitto giudicato con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo il 10 marzo 2016, per il quale era stata disposta la revoca del beneficio sospensivo, doveva ritenersi avvinto dal vincolo della continuazione con il delitto giudicato con la sentenza irrevocabile emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo il 9 febbraio 2018, risultando tali reati, riguardanti le fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commessi in un contesto, spaziale e temporale, connotato da contiguità.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di COGNOME perchØ, in tal caso, la reiterazione «della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al ‘favor rei’» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME,
Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NOME COGNOME con riferimento ai reati giudicati con le sentenze irrevocabili emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo nelle date del 10 marzo 2016 e del 9 febbraio 2018, dedotta dalla difesa del ricorrente con il secondo motivo di ricorso. Entrambi tali reati, in particolare, riguardavano la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. e risultavano commessi, il primo, il 30 gennaio 2016, il secondo, nell’arco temporale compreso tra il novembre 2015 e il febbraio 2016.
Si consideri, in proposito, che per giustificare il suo rigetto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite di RAGIONE_SOCIALE non potevano ritenersi espressione di un disegno preordinato e non erano unificate dall’omogeneità dei titoli di reato oggetto di vaglio, ascritto al ricorrente exart. 73, comma 5, T.U. stup., pur in presenza della situazione di contiguità, spaziale e temporale, che, quantomeno all’apparenza, sembra connotare i comportamenti criminosi presupposti.
Il Giudice dell’esecuzione, pertanto, non dava esaustivamente conto del fatto che le condotte illecite presupposte riguardavano il delitto di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup. ed erano sovrapponibili cronologicamente, atteso che il primo di tali reati era stato commesso il 30 gennaio 2016, in una data compresa tra il novembre 2015 e il febbraio 2016, costituente il tempus commissi delicti del secondo di tali reati. Ne consegue che i comportamenti criminosi di cui si controverte, oltre a risultare omogenei tipologicamente, erano stati commessi da NOME COGNOME in un arco temporale connotato da apparente contiguità, risultando commessi nell’arco temporale compreso tra il novembre 2015 e il febbraio 2016.
Su questi dati circostanziali, dunque, si imponeva una verifica giurisdizionale analitica e rigorosa, finalizzata a escludere che la contiguità, spaziale e temporale, che connotava le ipotesi di reato giudicate dalle decisioni irrevocabili presupposte – deliberate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo nelle date del 10 marzo 2016 e del 9 febbraio 2018 – non consentisse di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta nell’interesse di NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, alla quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Deve, infine, precisarsi che, nel giudizio di rinvio demandatogli da questa Corte, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo dovrà tenere conto dell’infondatezza della doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, relativa al fatto che la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente era stata disposta senza considerare che il reato che aveva determinato l’emissione del provvedimento revocatorio non era della stessa indole di quello per il quale era stata deliberata l’originaria sospensione condizionale della pena, concessa con la sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Teramo il 16 gennaio 2012.
Non si può, in proposito, non richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215615 – 01, che si attaglia perfettamente al caso in esame, secondo cui: «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto Ł sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo
Così deciso il 08/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME