Revoca Sospensione Condizionale: Quando il Beneficio Decade Automaticamente
La revoca della sospensione condizionale della pena è un tema cruciale nel diritto penale, che segna il confine tra la fiducia concessa dallo Stato e le conseguenze di una sua violazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti e l’automatismo di tale revoca, confermando che la commissione di un nuovo delitto entro un determinato periodo comporta la perdita del beneficio. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la disciplina e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna Sospesa alla Revoca
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale di Chieti. Quest’ultima aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa in precedenza con una sentenza del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2019.
La ragione della revoca risiede in un fatto successivo: il 2 ottobre 2021, quindi entro il quinquennio dall’irrevocabilità della prima sentenza, il condannato ha commesso un altro delitto (un furto aggravato), per il quale ha ricevuto una nuova condanna a pena detentiva, questa volta non sospesa.
Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha contestato l’ordinanza, sostenendo che la revoca non fosse consentita in quanto di competenza esclusiva del Giudice della cognizione che emette la nuova sentenza, e non del Giudice dell’esecuzione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’ordinanza impugnata ha fatto una corretta applicazione dell’articolo 168, primo comma, n. 1, del codice penale.
Secondo la Corte, la revoca della sospensione condizionale opera “di diritto”, ovvero in modo automatico, quando il condannato, entro cinque anni dalla sentenza irrevocabile, commette un delitto per il quale viene inflitta una pena detentiva. Non vi è spazio per valutazioni discrezionali da parte del giudice.
L’argomentazione difensiva, secondo cui solo il giudice della cognizione del secondo reato avrebbe potuto disporre la revoca, è stata giudicata in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza consolidata. Il Giudice dell’esecuzione è pienamente legittimato a constatare il verificarsi delle condizioni previste dalla legge e a dichiarare la conseguente revoca del beneficio.
Le conseguenze della decisione
L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di ipotesi di esonero, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura chiara e rigorosa della legge. L’articolo 168 c.p. stabilisce in modo inequivocabile le condizioni che portano alla revoca automatica della sospensione condizionale. La commissione di un nuovo delitto, con una conseguente condanna a pena detentiva non sospesa entro il termine di cinque anni, costituisce il presupposto oggettivo per la perdita del beneficio. Le censure del ricorrente sono state ritenute “manifestamente infondate” perché proponevano un’interpretazione della norma contraria al suo tenore letterale e all’orientamento costante della giurisprudenza. La Corte ha sottolineato che il Giudice dell’esecuzione ha agito correttamente, limitandosi a prendere atto di una conseguenza giuridica inevitabile derivante dalla condotta del condannato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la sospensione condizionale della pena non è un diritto acquisito, ma un beneficio subordinato a una precisa condizione risolutiva, ovvero la buona condotta per un determinato periodo di tempo. La decisione serve da monito, evidenziando che la commissione di nuovi reati entro i termini di legge annulla la fiducia accordata dall’ordinamento, con la conseguenza automatica della revoca e la riattivazione dell’esecuzione della pena originariamente sospesa. La competenza del Giudice dell’esecuzione in questa materia è confermata come strumento essenziale per garantire l’effettività della legge penale nella sua fase attuativa.
Quando scatta automaticamente la revoca della sospensione condizionale della pena?
La revoca opera di diritto, cioè automaticamente, se la persona condannata commette un nuovo delitto (non una contravvenzione) entro cinque anni dal momento in cui la prima sentenza è diventata irrevocabile, e per questo nuovo delitto riceve una condanna a una pena detentiva che non viene a sua volta sospesa.
Chi è il giudice competente a disporre la revoca?
Secondo la decisione in esame, sia il Giudice della cognizione (che emette la nuova sentenza) sia il Giudice dell’esecuzione (che si occupa dell’esecuzione delle pene definitive) possono disporre la revoca. L’ordinanza impugnata, emessa dal Giudice dell’esecuzione, è stata infatti ritenuta corretta.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro l’ordinanza di revoca viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo casi di esonero, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15763 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta una revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Giudice dell’esecuzione non consentita, per non avervi provveduto il Giudice della cognizione, unico ad essere abilitato ex lege, di cui peraltro non era acquisito il fascicolo – sono manifestamente infondate, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto col dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.
A fronte, invero, di un’ordinanza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica che fa corretta applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., revocando di diritto la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, irrevocabile il 3 ottobre 2019, per avere COGNOME nel quinquennio dall’irrevocabilità di detta sentenza e precisamente il 2 ottobre 2021 commesso un delitto (furto aggravato) per il quale ha riportato una condanna a pena detentiva non sospesa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.