Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in diritto
Con ordinanza del 22.12.2023, il giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata dal Pubblico ministe presso tale Tribunale, di revoca del beneficio della sospensione condizionale del pena concesso a NOME con le seguenti sentenze:
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino in da 5.4.2019, irrevocabile il 27.9.2019, in relazione ai reati di cui ai capi d a 17), con fa quale è stata applicata la pena della reclusione di anni 3 e mesi 3, e la multa di euro 1.800 di multa;
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sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale di Torino in dat 5.4.2019, irrevocabile il 27.9.2019, in relazione a 17 reati, con la qua stata applicata la pena della reclusione di anni 3 e mesi 3, e la multa di euro 1.800 di multa;
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Vercelli, irrevocabi il 2.6.2019, con la quale è stata applicata la pena di mesi 4 ed euro 400 multa, con sospensione condizionale della pena.
1.1. La Procura aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza sub 3), ai sensi dell’art. 168, comma 3 cod. pen., ritenendo essa sia stata concessa in presenza di una causa ostativa costituita dalla sent sub 2).
1.2. Il GIP ha rilevato che con la sentenza sub 3) era stata concessa per la seco volta la sospensione condizionale, in quanto la pena irrogata con tale senten cumulata con quella di cui alla sentenza sub 1) non superava il limite previs dall’art. 164, comma 4, cod. pen., richiamato dall’art. 168, comma 4, cod. pen
Tra tali due sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale della pena, era intervenuta un’altra pronuncia di applicazione di una pena detentiva tre anni di reclusione. Tale circostanza, secondo l’ordinanza impugnata, avrebb dovuto incidere sulla valutazione operata dal giudice che aveva pronunciato l sentenza sub 3), la quale aveva concesso per la seconda volta il beneficio, momento che, secondo la costante giurisprudenza, la sopravvenienza, tra la prima e la seconda condanna a pena sospesa, di una ulteriore sentenza di condanna a pena detentiva, anche non sospesa, risulta ostativa alla concessione di u ulteriore sospensione.
Tuttavia, tale ipotesi non è contemplata dall’art. 168, comma 4, cod. pen. t casi di revoca della sospensione, i quali sono limitati a quelli previsti dall’ar comma 4, espressamente richiamato, e cioè di concessione di una seconda sospensione condizionale a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi il limite di due anni.
Di conseguenza, il GIP ha ritenuto che il rimedio contro tale situazione e costituito dalla impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso il beneficio per la seconda volta, non invece dalla revoca ex art. 168, comma 4, cod pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Il ricorrente rileva come la caus ostativa alla concessione del beneficio costituita dalla sentenza sub 2), con NOME era stato condannato alla pena di tre anni non sospesa, non era conoscils41″ ,
dal giudice che ha pronunciato la sentenza sub 3), dal momento che era passata in giudicato in data ad essa successiva, sicché la sentenza sub 3) non avreb potuto essere impugnata.
Sostiene, inoltre, che la causa ostativa al beneficio sarebbe costituita non già doppia concessione della sospensione condizionale, ma dalla condanna intermedia per delitto, di cui alla sentenza sub 2), di tal che ricorrerebbe il motivo di di cui al combinato disposto degli artt. 168, comma 3 e 164, comma 4, cod. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusio scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Occorre preliminarmente osservare che l’ordinanza impugnata, nel riportare le sentenze di condanna pronunciate nei confronti del NOME, incorre in un evidente errore materiale, laddove indica la sentenza sub 1) in termini identici a quella 2). Dal contenuto dell’ordinanza e del ricorso, nonché dalla lettura del casell giudiziale del ricorrente, emerge chiaramente che il riferimento deve intender operato alla sentenza del Tribunale di Firenze, in data 22.01.2018, irrevocabile 13.02.2018, avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. commesso a Firenze il 15.11.2017, per il quale era stata irrogata la pena di m cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 137 di multa, disponendosi sospensione condizionale della stessa.
La questione prospettata dal Pubblico ministero ricorrente attiene alla revoc della sospensione condizionale della pena, regolata dall’art. 168 comma 4, cod pen., secondo il quale il beneficio è revocato, quando è stato concesso « violazione dell’art. 164, comma 4, in presenza di cause ostative». A sua volt l’art. 164, comma 4 stabilisce che la sospensione condizionale non può esser concessa più di una volta, a meno che, nell’infliggere la nuova condanna, il giud ritenga di disporre la sospensione qualora la pena da infliggere, cumulata c quella irrogata con la precedente condanna, non superi il limite di due anni.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni emerge che la possibilità di rev del beneficio è circoscritta alle ipotesi specificamente previste dall’art. dall’art. 164, comma 4, tra le quali non rientra quella – verificatasi nel c esame – della sopravvenienza di una sentenza di condanna intermedia tra le due decisioni che hanno concesso la sospensione condizionale della pena.
Pertanto, correttamente il GIP ha ritenuto che nella specie non potesse trova applicazione la disciplina di cui all’art. 168, comma 4, cod. pen.
Tuttavia, benché investito della questione concernente la revocabilità del sospensione condizionale della pena, il giudice ha omesso di valutare se l fattispecie concreta integrasse una delle ipotesi di revoca ex lege contemplate dall’art. 168 cod. pen., e specificamente quella disciplinata dal n. 2) di disposizione, la quale prevede che il beneficio è revocato di diritto allorch condannato riporti un’altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’ 163 cod. pen. Trattasi di valutazione cui il GIP era tenuto, integrando un’ipotes revoca di diritto.
Tale omessa valutazione determina, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.