Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI CODICE_FISCALE nato a PLATI’ il 18/04/1945
avverso il decreto del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e il decreto impugnato;
letto il motivo di ricorso;
rilevato che:
con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Tribunale della stessa città con il quale è stata respinta la richiesta di revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del 24 luglio 1975, confermato dalla Corte di appello il 31 ottobre 1986;
a sostegno della decisione ha descritto la condizione di detenzione attuale del ricorrente, in espiazione della pena dell’ergastolo, nonché la fruizione di un numero cospicuo di permessi premio, sicché, allo stato attuale, non sussiste alcun interesse del ricorrente alla revoca del provvedimento applicativo della misura di prevenzione che, su istanza di parte o d’ufficio, se del caso, sarà oggetto di rivalutazione al momento della cessata esecuzione della pena detentiva;
il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione di un interesse concreto e specifico di ricorrente alla rivalutazione della sua pericolosità sociale;
ritenuto che:
la censura appare genericamente articolata, oltre che parziale, siccome non ha tenuto conto della effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato che, anche alla luce della fruizione di permessi da parte del detenuto (circostanza non valutata in ricorso) ha ravvisato la carenza di interesse all’istanza di revoca;
i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui «la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell’ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell’attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacchè la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all’esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall’ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l’eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale» (Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, COGNOME, Rv. 273845; Sez. 6, n. 26243 del 24/06/2020, COGNOME, Rv. 279612);
va, altresì, considerato che il ricorrente ha fatto generico riferimento all’interesse a godere di benefici penitenziari affermando, contestualmente, di avere fruito di un numero consistente di permessi;
l’istanza si pone, dunque, in contrasto anche con l’arresto, espressione di altro orientamento, in base al quale «in tema di misure di prevenzione personali, la sospensione della esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per effetto della detenzione per espiazione pena non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, purché sostenuta da un interesse concreto e attuale comprovato dal richiedente la revoca» (Sez. 5, n. 23388 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283433) in quanto carente dell’indicazione specifica proprio di quell’interesse;
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna defi2. ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle · ammende.
Così deciso il 16/1/2025