Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8804 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 28/07/2025 del TRIBUNALE di Marsala. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca di numerose sentenze passate in giudicato emesse nei confronti di COGNOME NOME, tutte aventi ad oggetto la contestazione di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
1.2. La difesa aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca di tali sentenze, sostenendo che questa derivasse quale effetto dell’applicabilità al caso in oggetto del dictum della sentenza n. 162 del 2024 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».
Secondo la difesa, la rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale sarebbe una condizione di efficacia della misura e, quindi, di rilevanza penale della inosservanza della stessa, con la conseguente necessità di revocare le sentenze passate in giudicato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.6 settembre 2011, n. 159.
Il Giudice dell’esecuzione, a fronte di tali rilievi, riteneva che la pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2024 avrebbe potuto incidere sul giudicato delle sentenze di condanna per il reato sopra indicato esclusivamente nel caso in cui, in un momento successivo all’intervento della Corte, vi fosse stata la risottoposizione del prevenuto alla misura di prevenzione senza l’espletamento di una verifica ex officio della pericolosità sociale dello stesso; nel caso di specie, sottolineava il giudice, non si era verificata tale condizione, posto che tutte le contestazioni oggetto delle sentenze per le quali si chiedeva la revoca risultavano essere relative a fatti anteriori rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione.
La difesa censura l’ordinanza impugnata lamentando la errata conclusione alla quale è giunto il giudice dell’esecuzione circa la limitazione degli effett dell’intervento della Corte costituzionale n. 162 del 2024 alle fattispecie di reato verificatesi successivamente alla pronuncia stessa.
In realtà, sostiene la difesa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell norma sopra indicata incide sulla punibilità della condotta e, quindi, sulla rilevanza penale della stessa. Del resto, se così non fosse, verrebbe e realizzarsi una disparità di trattamento tra coloro che sono stati già giudicati prima della pronuncia della Corte costituzionale e coloro che sono stati giudicati successivamente alla stessa. La difesa, inoltre, ritiene che, a rafforzare le proprie ragioni, concorra il princip espresso da Sez. U n. 51470 del 2018, secondo la quale “non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura”. E, poiché nel caso di specie la rivalutazione della pericolosità sociale del COGNOME, il quale è stato ristretto per un periodo rilevante (dal 21.12.2018 al 15.10.2020), non è stata mai effettuata, la misura deve reputarsi ininterrottamente sospesa e, pertanto, le relative prescrizioni ineseguibili.
Il Sostituto Procuratore della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che saranno di seguito descritte.
1.1. Con la decisione della Corte costituzionale n. 162 del 2024 il giudice delle leggi ha ritenuto illegittimo l’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni». La sentenza ha ritenuto irragionevole il tempo di due anni, determinato dal legislatore del 2017 (legge n. 161), con il quale si era tradotta in regola generale la «clausola finale» contenuta nella precedente decisione della medesima Corte n. 291 del 2013. Con quest’ultima decisione, infatti, la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimit costituzionale dell’art. 12, I. 27 dicembre 1956, n. 1423 (e dell’art. 15 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), nella parte in cui la norma non prevedeva che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, fosse prevista una rivalutazione, anche d’ufficio, della persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
La conseguenza di tale intervento della Corte era che la persona raggiunta da un titolo detentivo comportante la sospensione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non poteva vedersi “riapplicata” la misura di prevenzione personale senza una preventiva verifica “ex officio” della pericolosità, salve le ipotesi, indicate dal giudice delle leggi, in cui “la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che tale decisione incide sugli aspetti processuali del procedimento di prevenzione e, pertanto, non può produrre effetto rispetto alle situazioni cd. esaurite; in particolare, Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, COGNOME, Rv. 279799 – 01 ha ritenuto che “In caso di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per violazione, in particolare, dell’obbligo di permanenza presso l’abitazione in ore notturne), la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima”.
Nella motivazione della decisione si precisa che la sentenza del giudice delle leggi “ha una dimensione e una portata essenzialmente procedimentale, come emerge dai suoi contenuti argomentativi”. La Corte costituzionale, infatti, aveva ritenuto irragionevole la distinzione di trattamento normativo di due situazioni
analoghe, rappresentate dalla sottoposizione a misura di sicurezza personale postgiudicato di condanna (lì dove la legge prevede una doppia valutazione in punto di ricorrenza della condizione di pericolosità, al momento della decisione ed al momento della esecuzione ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen.) ed alla sottoposizione a misura di prevenzione personale differita per lo stato detentivo del destinatario. Tale decisione, quindi, non aveva avuto ad oggetto i presupposti sostanziali per applicare la misura di prevenzione personale, ma aveva reso obbligatorio, dal punto di vista procedimentale, un adempimento che in precedenza veniva rimesso alla iniziativa della parte interessata (la conferma della attualità di una condizione già espressa in sede cognitiva). La conseguenza di tale interpretazione era che la decisione della Corte aveva l’effetto di escludere la legittimità della ri-sottoposizione alla misura personale qualora non fosse stata effettuata la ri-valutazione della pericolosità sociale, ma solo se ciò era avvenuto dopo deposito della sentenza dichiarativa di illegittimità (in tal senso Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01).
Ebbene, a non diverse conclusioni deve giungersi anche in relazione all’intervento n. 162 del 2024 della Corte costituzionale, con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».
Anche tale pronuncia, per le stesse ragioni appena descritte, ha carattere processuale, con la conseguenza che essa non incide sulle violazioni degli obblighi imposti con misura (non rivalutata ex officio) che, nel vigore della legge n. 161 del 2017, sono approdate al giudicato.
Va solo aggiunto che tale conclusione non è in contrasto con i recenti interventi della Corte secondo in quali, in tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 – 01); si tratta, infatti, di affermazioni aventi ad oggetto fattispecie verificatesi, diversamente dal caso oggetto del ricorso, successivamente al descritto intervento della Corte costituzionale.
Pertanto, considerato che nel caso di specie il ricorrente ha chiesto la revoca di sentenze passate in giudicato aventi tutte ad oggetto violazioni poste in essere dopo una ri-sottoposizione che, all’epoca, era conforme dal punto di vista
procedirnentale alla legge vigente, ne consegue che la formazione del giudicat rende intangibile – come ritenuto dal giudice della esecuzione – la statuizion responsabilità, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 05/02/2026.