Revoca Sentenza Penale: L’annullamento dell’atto presupposto non cancella il reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema della revoca della sentenza penale ai sensi dell’art. 673 del codice di procedura penale. In particolare, la Corte ha stabilito che l’annullamento successivo di un provvedimento amministrativo, che costituiva il presupposto di un reato, non comporta automaticamente la revoca della condanna. Questo principio riafferma l’autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con due sentenze per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), presentava un’istanza al Giudice dell’esecuzione per ottenere la revoca di tali condanne. La richiesta si fondava su un presupposto specifico: il provvedimento amministrativo di revoca della sua patente di guida, che aveva dato origine al contesto in cui le false dichiarazioni erano state rese, era stato successivamente annullato.
Secondo la difesa, il venir meno di tale atto avrebbe dovuto invalidare retroattivamente anche le condanne penali che da esso dipendevano. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava però la richiesta. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione.
La Decisione sulla Revoca della Sentenza Penale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 20651 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero semplici doglianze di fatto, peraltro già esaminate e respinte correttamente dal giudice dell’esecuzione. Di conseguenza, il ricorso non presentava i requisiti di ammissibilità per un giudizio di legittimità.
Le conseguenze dell’inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra la validità di un atto amministrativo e la sussistenza di un reato. La Corte ha ribadito quanto già chiarito dal giudice dell’esecuzione: l’annullamento del provvedimento di revoca della patente non ha alcuna influenza sui presupposti di fatto e di diritto del reato di false dichiarazioni.
Il reato previsto dall’art. 495 c.p. si perfeziona nel momento in cui un soggetto rende dichiarazioni non veritiere a un pubblico ufficiale su qualità personali. L’illiceità di questa condotta è autonoma e non dipende dalla legittimità o meno dell’atto amministrativo che ha creato l’occasione per tali dichiarazioni. In altre parole, anche se la revoca della patente è stata annullata, le affermazioni false rese in quel contesto rimangono penalmente rilevanti.
Le censure del ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze versate in fatto” e “riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi”. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un giudice della legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge. Poiché il giudice dell’esecuzione aveva fornito una motivazione coerente e giuridicamente fondata, non vi era spazio per un annullamento della sua ordinanza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un principio fondamentale: l’esito di un procedimento amministrativo non determina automaticamente la sorte di un procedimento penale collegato. La revoca di una sentenza penale ai sensi dell’art. 673 c.p.p. è un rimedio eccezionale, applicabile in casi tassativi (come l’abrogazione della norma incriminatrice), e non può essere invocato semplicemente perché un atto presupposto è stato annullato in un’altra sede. La condotta penalmente rilevante, una volta posta in essere, assume una sua autonoma esistenza giuridica che deve essere valutata secondo i canoni del diritto penale, indipendentemente dalle vicende successive degli atti amministrativi.
L’annullamento di un atto amministrativo che è presupposto di un reato comporta automaticamente la revoca della sentenza penale di condanna?
No, secondo l’ordinanza l’annullamento del provvedimento amministrativo non ha alcuna influenza sui presupposti di fatto e di diritto del reato, pertanto non comporta la revoca automatica della condanna penale.
Perché il ricorso per la revoca della sentenza penale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano considerate mere doglianze di fatto, già adeguatamente esaminate e respinte dal Giudice dell’esecuzione con una motivazione coerente e giuridicamente corretta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi – provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di NOME COGNOME finalizzata alla revoca, ai sensi dell’art. 673 cod. pen., di due sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., per esser state emesse, le stesse, in base all’errato presupposto della validità del provvedimento amministrativo di revoca della patente del condanNOME;
Rilevato che, avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il condanNOME, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 673 cod. proc. pen., 131-bis, 54 e 495 cod. pen., nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione;
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nell’atto di impugnazione, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un coerente argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione nell’avversato provvedimento. In questo viene adeguatamente chiarito come l’annullamento del provvedimento di revoca della patente non abbia alcuna influenza, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto del modello legale ascritto;
Ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.