Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13323 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13323 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a COLORNO il 15/08/1964
avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna, quale giudic dell’esecuzione, a seguito di istanza trasmessa nell’interesse di NOME COGNOME responsabile de reato di cui all’art. 10 ter d.lgs.74/2000, ha dichiarato la non esecutività della confisc equivalente ordinata con sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bologna in data 21/10/2022 che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione e confermato la confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Parma ai sensi dell’art.578 bi cod. proc. pen.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ricorre per cassazione avverso la suddetta ordinanza deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e rappresentando l’illegittimità de declaratoria di non esecutività della confisca per equivalente ordinata dalla Corte di appello Bologna, da intendersi più propriamente come revoca della statuizione della confisca.
In particolare, erroryeamente, il giudice a quo ha accolto la richiesta formulata da NOME GLYPH t a.c‹.1 COGNOME che , GLYPH poutramirannt il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209 ) secondo il quale la disposizione di cui all’art. 578-bis cod proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo a confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti pos essere prima della sua entrata in vigore. Pertanto, il giudice a quo, facendo richiamo a tale mutamento · giurisprudenziale intervenuto successivamente alla pronuncia di conferma della confisca per equivalente, ha ritenuto di revocare la suddetta statuizione. Il ricorrente eviden che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare la sola statuizione della confisca pe equivalente, disposta con sentenza definitiva passata in giudicato, sulla scorta di un mutamento giurisprudenziale intervenuto successivamente alla pronuncia della sentenza divenuta irrevocabile. Infatti, l’art. 673 cod. proc. pen. prevede due sole ipotesi di revoca di sent passata in giudicato, con esclusivo riferimento alle ipotesi di innovazione legislativa abrogatr o di declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice a fondamento della pronuncia d revocare. L’art. 673 cod. proc. pen., pertanto, non consente di estendere il rimedio della revoc di una sentenza passata in giudicato nel caso di mutamento di interpretazione giurisprudenziale di una disposizione i cui contenuti sono rimasti invariati, anche se tale mutamento sia sta sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ed evidenziato la illegalità della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Effettivamente Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209 ha stabilito che la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 201 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentin comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, come quello in disami concernente fatti risalenti al 2016.
Tuttavia, la relativa questione avrebbe potuto essere sollevata dall’imputato nel corso del giudizio di cognizione in grado d’appello, definito con sentenza del 21/10/2022, dunque in data successiva alla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, o comunque con ricorso per cassazione, e non in sede di esecuzione, essendo ormai la sentenza passata in giudicato.
Al riguardo, si osserva che la statuizione contenuta in una sentenza divenuta ormai irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti dei soggetti che h partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la re della confisca in sede esecutiva (Sez.1, n. 4096 del 24/10/2018, Rv. 276163). Pertanto, la richiesta di revocazione di un provvedimento definitivo di confisca mediante l’instaurazione di u incidente di esecuzione a norma dell’art. 676 cod. proc. pen. può essere effettuata solo dal terzo che non abbia partecipato al procedimento (Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Rv. 279843).
Ne segue che, rispetto all’imputato, la statuizione,’ contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti di tutti sogget hanno partecipato al procedimento di cognizione e che la richiesta di revoca della confisca, da formulare al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., avrebbe potuto esser effettuata solo da un soggetto terzo estraneo al procedimento penale.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, la statuizione disposta con sentenza divenuta irrevocabile, concernente la confisca in relazione al reato di cui all’art. 1 d.lgs.74/2000, fa stato nei confronti del ricorrente COGNOME NOMECOGNOME che riveste la quali imputato nell’odierno procedimento, e che pertanto egli non poteva formulare al giudice dell’esecuzione alcuna richiesta dl revoca della confisca per equivalente.
2. L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio ai sensi dell’ art. 620 cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, all’udienza del 05/02/2025 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presidnte