Revoca sentenza di condanna: i limiti per la violazione della sorveglianza speciale
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande interesse pratico: la possibilità di ottenere la revoca sentenza di condanna per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale. Con l’ordinanza in commento, i giudici hanno chiarito i confini applicativi di questo istituto, distinguendo nettamente tra violazioni di prescrizioni generiche e specifiche. Analizziamo nel dettaglio la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con sentenza irrevocabile nel 2006 per aver violato gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In fase di esecuzione, l’interessato presentava un’istanza al Tribunale di Pesaro per ottenere la revoca di tale condanna, ai sensi dell’art. 673 del codice di procedura penale.
La richiesta si fondava su importanti interventi giurisprudenziali successivi alla sua condanna: in particolare, le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (c.d. sentenza Paternò) e della Corte Costituzionale (sent. n. 25 del 2019), le quali hanno stabilito che la violazione delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” non costituisce più reato. Il ricorrente sosteneva che tali principi dovessero estendersi anche al suo caso, rendendo la sua condanna non più legalmente fondata. Il Tribunale di Pesaro, tuttavia, rigettava la richiesta, spingendo il condannato a presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e la revoca sentenza di condanna
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15693 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione. I giudici supremi hanno ritenuto il motivo di ricorso generico, non allineato con le ragioni della decisione impugnata e, soprattutto, manifestamente infondato nel merito.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la revoca sentenza di condanna non è un automatismo derivante dalle pronunce di incostituzionalità. È necessario, invece, un esame specifico della condotta per cui è intervenuta la condanna. In questo caso, il punto cruciale non era se il soggetto avesse violato un generico obbligo di onestà, ma una prescrizione ben definita.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra prescrizioni generiche e specifiche imposte con la misura della sorveglianza speciale.
1. Violazioni non più penalmente rilevanti: Le sentenze della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite hanno effettivamente decriminalizzato la violazione delle clausole di stile come “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Queste sono state giudicate troppo indeterminate per fondare una responsabilità penale, in violazione del principio di tassatività della legge penale.
2. Violazioni che restano reato: La Corte ha chiarito che tale decriminalizzazione non ha mai riguardato le prescrizioni specifiche e concrete. Nel caso di specie, la condanna non era stata inflitta per una violazione generica, ma per la trasgressione di un ordine preciso e inequivocabile: l’obbligo di soggiorno nel comune di Manfredonia.
La condanna, quindi, si fondava su una condotta – l’allontanamento dal comune designato – che non è mai stata interessata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale e che continua a costituire il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Il Tribunale di Pesaro aveva correttamente osservato che la “base legale” del provvedimento era rimasta intatta. La violazione di un obbligo specifico, come quello di soggiorno, è un comportamento chiaramente definito dalla legge e la sua sanzione penale non è mai stata messa in discussione.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la richiesta di revoca sentenza di condanna basata sull’incostituzionalità di una norma richiede un’analisi puntuale del fatto concreto. Se la condanna si basa sulla violazione di obblighi specifici, dettagliati e concreti imposti dalla sorveglianza speciale (come l’obbligo di soggiorno, il divieto di frequentare determinate persone, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), questa rimane pienamente valida. Le pronunce che hanno decriminalizzato le violazioni delle prescrizioni generiche non possono essere invocate per annullare condanne relative a fatti diversi e tuttora previsti dalla legge come reato. La decisione, pertanto, funge da importante monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e pertinenti, evitando argomentazioni generiche che non colgono la ratio decidendi delle pronunce invocate.
È possibile chiedere la revoca di una sentenza di condanna per violazione della sorveglianza speciale dopo le sentenze della Corte Costituzionale del 2019?
Sì, ma solo se la condanna riguardava la violazione delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”. Se la condanna, come nel caso esaminato, si fonda sulla violazione di una prescrizione specifica (es. l’obbligo di soggiorno in un determinato comune), la sentenza non può essere revocata su questa base perché tale comportamento resta un reato.
Qual è la differenza tra prescrizioni generiche e specifiche nella sorveglianza speciale ai fini della responsabilità penale?
Le prescrizioni generiche, come “vivere onestamente”, sono state ritenute troppo vaghe dalla giurisprudenza e la loro violazione non costituisce più reato. Le prescrizioni specifiche sono invece ordini concreti e determinati, come l’obbligo di non allontanarsi da un comune o di non frequentare pregiudicati, e la loro violazione continua a essere un illecito penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che non lo esamina nel merito perché lo ritiene privo dei requisiti di legge (ad esempio, perché manifestamente infondato o generico). Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15693 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di PESARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, l’ordinanza impugnata ed i motivi aggiunti depositati in data 13 marzo 2024.
Rilevato che l’unico motivo proposto da NOME COGNOME, pur strutturato come denuncia di una pluralità di vizi di violazione di legge e di carenza assoluta di motivazione, contiene critiche generiche e del tutto disallineate rispetto all’apparato giustificativo della decisione ed è comunque manifestamente infondato.
Il Tribunale di Pesaro, investito quale giudice dell’esecuzione di richiesta di “annullamento” – rectius – di revoca ex art. 673 cod. proc. pen. -della sentenza irrevocabile del Tribunale di Pavia, in data 10.10.2006, di condanna per violazione dell’art. 9, comma 2, I. n. 1423 del 1956 ha fatto buon governo dei principi applicabili al caso sottopostogli.
2.1. Si è uniformato all’arresto giurisprudenziale secondo cui è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, formulata sulla base della indicazioni interpretative contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 in merito alla categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del citato d.lgs., trattandosi di una verifica, non del contenuto della sentenza, quanto della perdurante “base legale” del provvedimento presupposto dell’illecito penale che è di esclusiva competenza del giudice della prevenzione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996 – 01)
2.2. Quanto alla dedotta abrogazione della fattispecie incriminatrice a seguito della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 – 01) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 2019 secondo la quale l’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche, ha correttamente osservato, con argomentazione in fatto non oggetto di censure e contestazioni, che non solo l’originario decreto di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale i P.S. era fondato su entrambe le fattispecie di pericolosità previste dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 alle lettere a) e
b), quindi anche su quella non interessata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, e che la condanna oggetto della richiesta di revoca è intervenuta non per violazioni della generica prescrizione di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” ma per la violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di Manfredonia.
Ritenuto che, per le considerazioni sin qui sviluppate, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ì1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente