Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8460 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8460 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE nato a NAPOLI il 23/12/1985
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che la revoca della semilibertà, nell’ipotesi in cui l’esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell’insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull’assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dall’istitut carcerario la capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società.
È, pertanto, legittimo il provvedimento con il quale il giudice dispone la revoca della misura nel momento in cui accerta che i comportamenti del semilibero siano stati sintomatici del fatto che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non avesse maturato alcun progresso sufficiente e necessario ad affrontare il regime di semilibertà e che l’ambiente personale e sociale nel quale lo stesso aveva trascorso parte della giornata non fosse stato utile a realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si era prefissa.
Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, pertanto, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, COGNOME, Rv. 277452).
Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte cui il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che la grave e non giustificabile condotta posta in essere dal condannato – il quale era stato risultato positivo alle analisi relative all’uso di sostanze stupefacenti e aveva detenuto della sostanza stupefacente all’interno del suo armadietto – era sintomatica di una non affidabilità dello stesso, tale da giustificare la revoca della misura alternativa in esecuzione.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determina ione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 28/11/2024