Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha revocato la misura della semilibertà applicata a COGNOME NOME;
Rilevato che con nel ricorso si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto tutti gli elementi evidenziati dalla difesa e, soprattutto, senza evidenziare le ragioni per le quali il trattamento risulta inidoneo;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza ha mostrato di avere considerato tutti gli elementi emersi e ha dato così coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni nei termini dell’esito negativo del trattamento, ciò anche evidenziando che erano già state segnalate delle precedenti violazioni delle prescrizioni;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024